Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42425/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati e, rilevata l'estinzione dei reati per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Decisione pronunciata in data indicata nella sentenza di cassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/11/2021 che aveva confermato la loro condanna per i reati indicati (artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 c.p.) riferiti a fatti del ottobre 2013. Il motivo decisivo è che la Corte d'appello non ha rilevato d'ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Tenuto conto di una sospensione del decorso della prescrizione per 60 giorni a decorrere dal 1/12/2017 per legittimo impedimento del difensore, il termine massimo di prescrizione per il capo a) è spirato il 23/06/2021 e per il capo b) il 16/06/2021.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata come titolo di responsabilità per concorso di persone nel reato; nella vicenda è indicata quale norma di imputazione insieme alle altre, ma la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito della contestazione sostanziale, avendo deciso per l'estinzione per prescrizione.

  • art. 624 c.p.

    Norma che disciplina il furto, indicata quale fattispecie contestata; la Corte non ha riconsiderato la qualificazione del fatto ma ha accertato l'intervenuta prescrizione del reato contestato ai sensi di questo capo.

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    Comma che elenca le circostanze aggravanti del furto (n. 4 tra esse), richiamato nella contestazione; come per le altre norme, la decisione della Cassazione si è limitata a constatare l'estinzione per prescrizione senza entrare nel merito delle aggravanti.

Massime di principio

  • La prescrizione è un'automatica causa di estinzione del reato che il giudice deve rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello e in Cassazione.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati gli eventuali periodi di sospensione (es. per legittimo impedimento del difensore); occorre verificare con precisione le date di decorrenza e fine della sospensione.
  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia che definisce il giudizio di grado successivo, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando la questione della prescrizione è decisiva e accertata, il giudice di legittimità non entra nel merito della responsabilità penale ma estingue il processo per intervenuta prescrizione.
  • Per la difesa è utile sollevare tempestivamente la questione prescrizionale e documentare ogni evento processuale che sospenda o interrompa la prescrizione; tuttavia la mancata eccezione non esime il giudice dall'obbligo di rilevarla d'ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.