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Sentenza

Sentenza n. 1113/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione cautelare del diniego di rinnovo, previa conversione, del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202600639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato il 6 settembre 2024 un'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. La Questura le aveva notificato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando la mancanza della documentazione necessaria, senza ricevere osservazioni. Con provvedimento n. 593/2025 il Questore aveva quindi respinto l'istanza perché priva del contratto di soggiorno, del modello 209, del nulla osta alla conversione rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione e del certificato di residenza. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e sviamento, sostenendo che l'amministrazione avesse applicato alla conversione di un titolo già posseduto la disciplina prevista per l'ingresso dall'estero. Ha inoltre dedotto illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, affermando che la Questura avrebbe dovuto istruire la pratica e trasmetterla allo Sportello unico per l'immigrazione, invece di rigettarla per la mancanza di documenti che, secondo la ricorrente, costituivano l'esito e non il presupposto del procedimento. È stata anche contestata la violazione della funzione partecipativa del preavviso di rigetto, fondato sulle medesime presupposizioni ritenute erronee.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto applicabile ratione temporis, all'istanza presentata il 6 settembre 2024, l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 145/2024, nonché la procedura sostanzialmente prevista dagli artt. 22 d.lgs. 286/1998 e 35 e 36 d.P.R. 394/1999. Secondo il TAR, prima della richiesta alla Questura occorreva ottenere dallo Sportello unico per l'immigrazione lo specifico nulla osta alla conversione, nel rispetto delle quote di ingresso applicabili, poiché l'attribuzione della quota costituisce presupposto prioritario dell'accoglimento, insieme all'esistenza di un contratto di lavoro idoneo. La mancata acquisizione del nulla osta era quindi sufficiente a legittimare il diniego. Sono state ritenute infondate anche le censure relative al giusto procedimento: dopo il preavviso di rigetto la ricorrente non aveva fornito alcun apporto collaborativo e neppure in giudizio aveva documentato la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro, requisito indispensabile per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva dell'amministrazione. È stata inoltre respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza delle pretese alla luce della chiara disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento; la mancata presentazione di osservazioni è stata valorizzata dal giudice nel ritenere infondate le censure sul giusto procedimento.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4

    Per l'istanza presentata prima della decorrenza delle modifiche normative, la conversione richiedeva il previo ottenimento dallo Sportello unico per l'immigrazione dello specifico nulla osta e della relativa quota, oltre a un contratto di lavoro idoneo.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina della conversione è stata ritenuta sostanzialmente collegata alla procedura prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il riferimento alle quote di ingresso rileva, nella disciplina applicabile ratione temporis, quale presupposto della conversione del permesso di soggiorno stagionale.

  • art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    ha soppresso le parole: «nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4»

    La modifica normativa, pur eliminando il riferimento alle quote, non si applicava all'istanza presentata il 6 settembre 2024 secondo la disciplina transitoria richiamata dal giudice.

  • artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999

    Sono richiamati come norme regolamentari che concorrono a disciplinare la procedura di conversione del permesso di soggiorno stagionale in lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Per le domande di conversione da permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato presentate prima della decorrenza delle modifiche introdotte dal d.l. 145/2024, il lavoratore deve previamente ottenere dallo Sportello unico per l'immigrazione il nulla osta specifico alla conversione e la relativa quota, quando richiesta dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • La mancata acquisizione del nulla osta alla conversione rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione costituisce, per le domande soggette alla disciplina previgente, presupposto sufficiente per il diniego della conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
  • Nella procedura di conversione, l'esistenza di un contratto di lavoro idoneo non esaurisce i presupposti per il rilascio del titolo: per la disciplina applicabile ratione temporis occorre anche il previo perfezionamento degli adempimenti presso lo Sportello unico per l'immigrazione e, ove previsto, l'attribuzione della quota.
  • La comunicazione dei motivi ostativi assolve alla funzione partecipativa quando consente all'interessato di contestare le carenze documentali rilevate; la mancata presentazione di osservazioni e la mancata produzione, anche in giudizio, dei documenti essenziali possono confermare l'infondatezza delle censure procedimentali.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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