Ordinanza n. 82/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’Ordinanza n. -OMISSIS---OMISSIS-, adottata in data 27/11/2023 e notificata brevi manu il 03/12/2023, ad oggetto “Ordinanza di sospensione attività di pubblico trattenimento al chiuso", con cui la Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile - Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive ha imposto al Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, nella qualità di rappresentante legale della ricorrente società, la sospensione dell’attività di pubblico trattenimento, ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione, all''interno della struttura denominata ‘-OMISSIS-’, sita in Bari, al -OMISSIS-, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni, a far data dalla notificazione della medesima ordinanza, con l''avvertimento che, in caso di reiterazione, si procederà alla revoca del relativo titolo autorizzatorio; 2) il verbale d''ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora ex art. 13 L. n. 689/81, n. -OMISSIS- del 12/11/2023 alle ore 01:20, previa ‘Nota d''Ufficio’ (di cui si ignora il contenuto con riserva di motivi), compiuto dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale di Bari - Settore Polizia Giudiziaria - Ecologia - Tributi e Annona, con cui si presume e si pretende che presso il pubblico esercizio denominato ‘-OMISSIS-’, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, sia stata accertata la violazione degli artt. 9 e 80 del T.U.L.P.S. in relazione all''art. 681 c.p.; 3) per quanto di ragione, ogni norma primaria e sub-primaria ovvero regolamento e di ogni atto comunque connesso, presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto e con riserva di motivi; e per la conseguente condanna della Amministrazione comunale convenuta al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati al ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all''immagine, all''avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 29.01.2024, 1) l’Annotazione di Servizio prot. n. -OMISSIS- datata 16/11/2023, depositata telematicamente nel fascicolo di causa in data 05/01/2024, compiuta dalla Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile Corpo di Polizia Locale Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, ad oggetto “Annotazione di servizio a carico di -OMISSIS--OMISSIS- in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-con sede in Bari -OMISSIS-1, P.IVA n. -OMISSIS-; violazione art. 681 del C.P. in relazione all' “art. 80 TULPS”; 2) per quanto di ragione, le 10 fotografie effettuate dagli Agenti di P.L., allegate alla suddetta Annotazione di servizio impugnata, attestanti, presuntivamente, la presenza oltre soglia autorizzata degli avventori nel pubblico esercizio "-OMISSIS-" il giorno 12/10/2023 alle ore 00:45, quale presupposto delle violazioni contestate ed impugnate; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della parte ricorrente; e per la conseguente condanna dell''Amministrazione comunale convenuta al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati al ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all''immagine, all''avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per 45 giorni dell'attività di pubblico trattenimento al chiuso, connessa a verbale d'ispezione, annotazione di servizio e documentazione fotografica
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale del 27 novembre 2023, notificata il 3 dicembre 2023, con cui è stata disposta, ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., la sospensione per 45 giorni dell'attività di pubblico trattenimento svolta presso il proprio esercizio, con avvertimento di possibile revoca del titolo autorizzatorio in caso di reiterazione. Sono stati inoltre impugnati il verbale d'ispezione del 12 novembre 2023, l'annotazione di servizio del 16 novembre 2023 e le fotografie allegate, concernenti presunte violazioni degli artt. 9 e 80 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 681 c.p., riferite anche alla presenza di avventori oltre la soglia autorizzata. La ricorrente ha formulato domanda di annullamento e domanda risarcitoria per danno emergente, mancati incassi, danno all'immagine, all'avviamento e alla concorrenza, con quantificazione da effettuarsi nel prosieguo del giudizio. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di censura né esamina nel merito la legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle domande di annullamento e risarcimento. In vista della fissazione dell'udienza di trattazione, ha ritenuto opportuno acquisire preventivamente una dichiarazione della ricorrente circa il permanere dell'interesse alla decisione, da rendere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'incombente è stato disposto richiamando l'art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. La segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.
Sono richiamati nell'ordinanza comunale impugnata quale base normativa della sospensione dell'attività di pubblico trattenimento; il TAR non ne valuta in questa fase l'applicazione.
art. 9 T.U.L.P.S.
È richiamato nel verbale e nell'annotazione di servizio quale disposizione asseritamente violata; il TAR non ne esamina il merito.
art. 681 c.p.
È richiamato quale norma penale posta in relazione alle presunte violazioni contestate; il TAR non ne valuta l'applicabilità.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
Consente al giudice di valorizzare il comportamento processuale delle parti; sulla base di tale previsione è stata richiesta la dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento della protezione delle generalità della parte interessata mediante oscuramento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Prima di fissare l'udienza di merito, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare entro un termine assegnato il permanere dell'interesse alla decisione, quando tale verifica sia ritenuta opportuna ai fini della prosecuzione del giudizio.
- Il comportamento processuale delle parti può essere utilizzato dal giudice amministrativo come elemento dal quale desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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