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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01134/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p., sostenendo in sostanza che la pena dovesse essere rivista; tuttavia, la questione non risultava specificamente devoluta in appello, nel quale era stata chiesta solo la riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 con conseguente rideterminazione della pena. La Corte ha rilevato che la doglianza era già stata disattesa dalla decisione di merito con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che in appello era stata chiesta la riqualificazione del fatto nel comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come diversa qualificazione giuridica invocata in appello dall'imputato, con effetti sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta non specificamente devoluta in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione giudiziale della pena; la censura è stata reputata non specificamente devoluta in sede di appello.

  • spese processuali

    Conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al loro pagamento.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende come effetto dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che investe un profilo non specificamente devoluto al giudice di appello, quando la relativa censura non sia stata ritualmente proposta nel precedente grado di merito.
  • La richiesta di sola riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non equivale, di per sé, alla specifica devoluzione di una doglianza autonoma sul trattamento sanzionatorio ex artt. 62-bis e 133 c.p.
  • Quando la Corte di appello ha già esaminato e disatteso con motivazione adeguata la questione dedotta, la reiterazione della medesima doglianza in cassazione non consente un nuovo scrutinio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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