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Sentenza

Sentenza n. 12454/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, - della Graduatoria dei vincitori – Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02. del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, per come pubblicata il 18.02.2026 e visionabile su INPA, in ogni parte considerata lesiva per gli interessi della ricorrente; - della Graduatoria Vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, per come pubblicata il 03 Aprile 2026 e visionabile su INPA, in ogni parte considerata lesiva per gli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso e i relativi allegati; b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati vincitori a seguito dello svolgimento della prova scritta; e) le FAQ del 4 agosto 2025; f) le FAQ del concorso GIUSTIZIA 2970 integrazioni del 7 agosto 2025 g) il provvedimento 21 agosto 2025 – Retrodatazione, del 26 agosto 2025; h) l’avviso e le istruzioni ai candidati con calendario_G2970_3 ottobre_DEF del 3 ottobre 2025; i) le comunicazioni importanti in vista della prova scritta_3 ottobre_DEF del 3 ottobre 2025; j) la Delibera commissioni giustizia 2970 del 3 ottobre 2025; k) l’avviso modalità prova asincrona del 14 ottobre 2025; l) la delibera 24/2025 del 20 ottobre 2025, di nomina comitati di vigilanza; m) l’Avviso convocazione e diario d’esame prova scritta asincrona GIU_2970 del 28 ottobre 2025; n) la delibera rettifica nominativo del 17 novembre 2025; per l’accertamento del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il servizio civile svolto quale titolo di riserva, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la sua posizione, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale a tutelarla.

Giustizia amministrativa202604406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie dei vincitori del concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale, codice 02, e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti gestori del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie dei vincitori, lamentando il mancato riconoscimento del servizio civile nazionale quale titolo di riserva, nonostante lo avesse correttamente dichiarato nella domanda. Ha sostenuto l'equivalenza tra servizio civile nazionale e servizio civile universale e ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e il conseguente riesame della propria posizione, anche al fine di ottenere una migliore collocazione in graduatoria. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato i verbali n. 35 del 16 febbraio 2026 e n. 36 del 17 febbraio 2026, dai quali risultava che l'ultimo candidato beneficiario della riserva prevista dal bando aveva conseguito 24,25 punti, mentre la ricorrente aveva conseguito 21,75 punti.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il superamento della prova di resistenza: anche considerando la quota di riserva prevista dal bando e la quota complessiva riferita a tutti i titoli di riserva, la ricorrente, con 21,75 punti, non avrebbe potuto essere inserita tra i vincitori, poiché l'ultimo candidato beneficiario della riserva aveva ottenuto 24,25 punti. Pertanto, l'assenza della sigla "R" accanto al nominativo della ricorrente non dipendeva dal mancato esame o dal mancato riconoscimento della dichiarazione resa nella domanda, ma dal fatto che il punteggio conseguito non consentiva comunque l'inserimento tra i vincitori. Il Tribunale ha inoltre ritenuto preclusa ogni pronuncia sull'eventuale utilizzazione del titolo di riserva in futuri scorrimenti, trattandosi di attività amministrativa non ancora svolta. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La norma facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati il decorso di almeno venti giorni dall'ultima notificazione, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

    Il TAR ha utilizzato la disposizione per definire direttamente nel merito la controversia in sede camerale, previa verifica dei presupposti processuali e previo avviso alle parti.

  • art. 1, comma 4, del bando di concorso

    La disposizione della lex specialis individuava la riserva rilevante ai fini della graduatoria; il titolo non assicurava l'inserimento tra i vincitori indipendentemente dal punteggio, poiché la candidata doveva comunque superare la soglia risultante dalla graduatoria dei beneficiari della riserva.

Massime di principio

  • Il possesso e la corretta dichiarazione di un titolo di riserva in una procedura concorsuale non determinano automaticamente l'inserimento del candidato tra i vincitori: il beneficio opera secondo le quote previste dalla lex specialis e in rapporto al punteggio conseguito dagli altri candidati beneficiari.
  • Quando l'Amministrazione dimostra che il candidato, anche ove il titolo di riserva sia riconosciuto, non raggiungerebbe comunque la posizione utile in graduatoria, il ricorso è infondato per mancato superamento della prova di resistenza.
  • L'assenza dell'indicazione del titolo di riserva accanto al nominativo in graduatoria non prova di per sé il mancato esame della dichiarazione: tale omissione può dipendere dal mancato raggiungimento, per punteggio, della posizione utile tra i vincitori beneficiari della riserva.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi preventivamente sulle modalità di utilizzazione di un titolo di riserva in futuri scorrimenti della graduatoria quando l'Amministrazione non abbia ancora svolto tale attività.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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