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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17839/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/08/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata il 17/01/2023 per il reato di concorso nell'importazione di circa 300 kg di cocaina (arrivo container Genova 7/2/2022). Il ricorrente articolava quattro motivi principali: 1) carenza di motivazione sulla gravità indiziaria e uso di chat Encrochat non direttamente riconducibili all'importazione; 2) vizio di motivazione nell'apprezzamento degli indizi (temporalità delle chat, travisamento di frasi intercettate e mancata connessione di certe conversazioni con i fatti contestati); 3) mancata attualità delle esigenze cautelari (distanza temporale, cessazione dell'attività portuale, trasferimento in Calabria); 4) illegittimità dell'acquisizione e utilizzabilità delle conversazioni decriptate dalla piattaforma Encrochat (violazione della disciplina delle intercettazioni e mancato decreto autorizzativo). In memoria successiva si deduceva anche vizio per aver valorizzato documenti informatici acquisiti dall'autorità giudiziaria francese dopo decriptazione (art.234-bis e art.266).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In preliminare ha rilevato che il difensore aveva rinunciato al motivo relativo all'inutilizzabilità della conversazione Encrochat (questa questione è stata inoltre affrontata dalle Sezioni Unite, che hanno ritenuto compatibile il trasferimento in Italia di comunicazioni decriptate acquisite da autorità estera nell'ambito di un ordine europeo di indagine). Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Genova, nel riesame disposto dopo l'annullamento per vizio di motivazione, ha correttamente esercitato i poteri del giudice di rinvio: ha colmato le lacune motivazionali indicate dalla Cassazione e ha fornito autonome e congrue argomentazioni a sostegno della gravà indiziaria (in particolare valutando l'incontro del 22/01/2022, una conversazione del 22/01/2022, quella dell'11/05/2022 e del 20/06/2022) e delle esigenze cautelari (pericolo concreto e attuale di recidiva, stabile inserimento nell'ambiente del narcotraffico, modalità telematiche). La Corte ha ricordato che in sede cautelare è sufficiente la "gravìa indiziaria" e che la valutazione di fatto (anche dell'interpretazione di linguaggio criptico) spetta al giudice di merito se logica e coerente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che costituiscono il titolo di reato (importazione di ingente quantitativo di cocaina) rispetto al quale è stata applicata la custodia cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per la "gravità degli indizi" richiesta in sede cautelare: la Corte ribadisce che per le misure personali è sufficiente la gravità indiziaria (anche se non richiesta la precisione e la concordanza come nel giudizio di merito).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il diverso standard probatorio tra giudizio cautelare e cognizione; la Corte sottolinea che l'art.273 richiama solo i commi terzo e quarto di tale articolo e non il comma secondo che richiede precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Disciplina dei poteri del giudice di rinvio nel procedimento de libertate; la Corte richiama la diversa ampiezza di poteri a seconda che l'annullamento sia per violazione di diritto ovvero per vizio di motivazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Applicazione analogica dei principi sui poteri del giudice di rinvio nella procedura di riesame/de libertate: il giudice di rinvio mantiene autonomia di valutazione nel colmare le carenze motivazionali.

  • art. 266 bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sull'utilizzabilità delle conversazioni criptate; la Corte ha rilevato la rinuncia a questo motivo e richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla legittimità della trasmissione in Italia di comunicazioni decriptate acquisite all'estero.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura difensiva con riferimento alla disciplina generale delle intercettazioni; la Corte ha però ritenuto preclusa o rinunciata la contestazione piena dell'utilizzabilità e ha indicato che la materia è stata decisa dalle Sezioni Unite.

  • d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108

    Richiamato nella critica difensiva relativa alle intercettazioni e trasferimento di dati; la Corte rimanda al principio secondo cui il trasferimento di comunicazioni decriptate dall'autorità estera nell'ambito di un ordine europeo di indagine è acquisizione di atti processuali compatibile con l'art.6 della Direttiva 2014/41/UE.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella memoria difensiva relativa ai documenti informatici acquisiti dall'autorità francese; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura, dato che la questione principale sull'inutilizzabilità è stata rinunciata e le Sezioni Unite hanno fornito criteri di utilizzabilità.

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen., artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 6 Direttiva 2014/41/UE

    Richiamati in relazione alla natura degli atti trasferiti dall'autorità estera e alla loro compatibilità con il diritto dell'Unione: la Corte segnala che il trasferimento e l'acquisizione dei materiali decriptati, nell'ambito di un ordine europeo di indagine, trovano fondamento nelle disposizioni citate e rispettano l'art.6 della direttiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese nei confronti del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare il requisito richiesto è la "gravità indiziaria": non serve il livello di precisione e concordanza richiesto per il giudizio di merito.
  • Dopo un annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha autonomia per riesaminare i fatti e colmare le lacune motivazionali, purché non utilizzi argomentazioni già ritenute illogiche dalla Cassazione.
  • La valutazione dell'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato (es. messaggi Encrochat) è principio di fatto rimesso al giudice di merito e non rientra nella sindacabilità ampia della Cassazione, se la spiegazione è logica secondo le massime di esperienza.
  • La questione dell'utilizzabilità in Italia di comunicazioni decriptate acquisite da autorità estera è stata affrontata dalle Sezioni Unite: il trasferimento tramite ordine europeo di indagine può costituire acquisizione di atti processuali compatibile con il diritto dell'UE.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inidoneità della misura alternativa) possono essere valutate anche alla luce della qualità dell'inserimento dell'indagato in circuiti criminali e delle modalità di commissione del reato (es. uso di mezzi telematici).
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti con una semplice diversa valutazione delle prove: sono ammissibili censure di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non semplici riedizioni della ricostruzione probatoria.
  • La rinuncia, espressa dal difensore, ad uno o più motivi di ricorso è possibile senza procura speciale e rende inammissibili le censure rinunciate.

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