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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: della pagella di fine anno pubblicata sul registro elettronico sezione pagelle della scuola ove -OMISSIS- risulta “non ammesso alla classe successiva”; della pagella finale 2023-2024 dell’A.S. 2023/2024 da cui risulta il voto 5 nelle materie matematica e informatica, nonché di ogni atto connesso, conseguente e presupposto ancorchè non conosciuto; nonché per la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- di essere dichiarato ammesso al successivo anno scolastico (2024-2025), ossia alla classe terza. Con motivi aggiunti del 27\9\2024: dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale sotto altri profili, nonché della documentazione prodotta dal Liceo e precisamente: 1) del verbale n. 2 Scrutinio finale – Classe 2SB del Consiglio della classe 2SB dell’11.06.2024 nella parte in cui il Consiglio di classe ha deciso la sospensione del giudizio del minore -OMISSIS-, rinviando la decisione sulla ammissione/non ammissione alla classe successiva al superamento della fase di recupero estiva (doc. 1); 2) del verbale n. 3 Integrazione dello scrutinio finale del biennio Classe 2SB nella parte in cui il minore -OMISSIS- non risulta ammesso alla classe successiva (doc. 2); 3) della pagella scrutinio finale nella parte in cui vengono assegnati ad -OMISSIS- i voti 4 nelle materie di matematica e informatica (doc. 3); 4) della pagella fine primo trimestre della classe 2 SB SCISA per lo studente -OMISSIS- ove è proposto il voto di media 6,55 ed è riconosciuto il voto 6,45 (doc. 4); 5) di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto.

Giustizia amministrativa202402293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione del minore alla classe successiva, risultante dalla pagella finale e dagli atti dello scrutinio, con contestazione dei voti riportati in matematica e informatica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori hanno impugnato la pagella di fine anno e la pagella finale dell'anno scolastico 2023/2024, contestando la non ammissione del minore alla classe terza per l'anno scolastico 2024/2025 e i voti attribuiti in matematica e informatica. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche i verbali dello scrutinio finale e della successiva integrazione dello scrutinio, nonché ulteriori documenti relativi alla valutazione scolastica, deducendo vizi ulteriori rispetto a quelli del ricorso introduttivo. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, né definisce il merito delle censure.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, ordinandole di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione nel merito. In caso di permanenza dell'interesse, la parte dovrà aggiornare la situazione di fatto e di diritto relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e, se ritenuto necessario, l'eventuale esigenza di ulteriori attività istruttorie. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre ordinata la comunicazione dell'ordinanza alle parti e disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 84, comma 4, c.p.a. quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità in caso di mancato adempimento dell'incombente.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione relativa alla controversia, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'incombente istruttorio può essere disposto non solo per acquisire elementi fattuali rilevanti per il merito, ma anche per verificare l'attualità dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e consentire la corretta calendarizzazione della decisione.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può assegnare alla parte un termine per chiarire espressamente la persistenza dell'interesse, avvertendola delle conseguenze del mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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