Cassazione Civile, Ordinanza n. 17781/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo un accordo-quadro di conciliazione tra le parti e accettata dall'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 546/1992, disponendo la compensazione delle spese secondo quanto espressamente concordato dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2011, l'amministrazione finanziaria aveva notificato al consorzio un avviso di accertamento con cui contestava l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti e, in conseguenza, determinava un maggior imponibile ai fini IRES e IVA, con irrogazione di sanzioni. Nel medesimo atto venivano inoltre contestate maggiori operazioni imponibili per il mancato riaddebito ai consorziati di costi indicati nella situazione economica, con rilievi su procedure anomale di contabilizzazione di costi, ricavi e IVA. Il consorzio aveva impugnato l'atto e, dopo le decisioni di merito, proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more manifestava la volontà di rinunciare al giudizio a seguito di un accordo-quadro di conciliazione con l'Agenzia delle entrate per la definizione di tutte le pendenze tra le parti. L'ufficio controricorrente accettava la rinuncia e le parti dichiaravano la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 546/1992
Costituisce il presupposto normativo per dichiarare l'estinzione del processo tributario in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte e dalla manifestazione congiunta sulla regolazione delle spese consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
- Quando interviene un accordo tra le parti volto alla definizione di tutte le pendenze, la Corte può limitarsi a prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il processo, senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'estinzione per rinuncia presuppone l'effettiva accettazione della rinuncia da parte del resistente, oltre alla ricorrenza delle condizioni previste dalla disciplina processuale tributaria.
Come è indicizzato
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