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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7922/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato l'affidamento in prova ai servizi sociali (ammettendola invece alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P.). Primo motivo: violazione dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 27, comma 2 Cost., perché, per limiti di istruzione e comprensione linguistica, Jin non sarebbe stata in grado di gestire una società della quale risultava rappresentante legale e il Tribunale avrebbe impropriamente motivato il diniego con un presunto "rifiuto, per motivi culturali, di integrazione nel tessuto italiano". Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione del principio di gradualità nei benefici penitenziari; si deduce che confinare la ricorrente al domicilio le impedisce l'integrazione attiva che l'affidamento ai servizi sociali avrebbe invece favorito, e che il diniego si fonda su una motivazione astratta e su un inammissibile esame del foro interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero critiche generiche e confutative, consistenti in ricostruzioni di fatto non ammissibili in sede di legittimità e in contestazioni delle ragioni della condanna, senza prospettare una valida e concreta prospettiva lavorativa o elementi positivi idonei a garantire il reinserimento sociale. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva valorizzato la relazione dell'UEPE e l'atteggiamento di chiusura culturale e la mancanza di elementi di concreta rivisitazione critica del vissuto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Riferimento ai criteri e alle finalità dell'affidamento in prova: il giudizio è prognostico e si basa sull'osservazione della personalità e su elementi oggettivi e documentali per valutare la probabilità di reinserimento sociale.

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave costituzionale (finalità rieducativa della pena) come parametro per chiedere l'affidamento; la Corte riconosce il principio ma richiede evidenze concrete che ne rendano effettivo il perseguimento.

  • art. 47 ter O.P.

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare: nel caso la misura alternativa concessa dal Tribunale è stata la detenzione domiciliare, non l'affidamento ai servizi sociali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende per i ricorsi ritenuti infondati o gravemente colposi; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile rinnovare prove o sollevare criticità esclusivamente di fatto: i motivi devono essere ammissibili e non meramente confutativi delle valutazioni probatorie del giudice di merito.
  • Per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è essenziale offrire elementi oggettivi e concreti che dimostrino una ragionevole prospettiva di reinserimento (p. es. progetto lavorativo realistico, adesione a trattamenti, disponibilità al percorso rieducativo).
  • Le valutazioni dell'UEPE e le osservazioni sul comportamento attuale del detenuto sono fonti centrali: l'atteggiamento di rifiuto o di chiusura verso il trattamento può legittimamente ostare al riconoscimento del beneficio.
  • Il principio di gradualità costituisce indirizzo generale ma non garantisce automaticamente il beneficio: il giudice deve apprezzare la congruità della misura alternativa rispetto alla concreta prognosi di sicurezza sociale.
  • Questioni relative a limiti culturali o linguistici possono rilevare, ma devono essere documentate e collegate a come influenzano concretamente la possibilità di reinserimento; non bastano affermazioni generiche sul "rifiuto di integrazione".
  • Chi impugna deve proporre, oltre alle censure giuridiche, proposte operative (es. concreta prospettiva lavorativa o piano di trattamento) che possano modificare il giudizio prognostico negativo del giudice di sorveglianza.

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