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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35813/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) emessa il 16/11/2012 per il reato di cui all'art. 416 c.p., lamentando il contrasto di giudicati con la sentenza di assoluzione (Trib. Cuneo 24/01/2014, confermata in parte) resa a favore di Gianni Niemen. Sostiene che la revisione per contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) è applicabile anche alle sentenze di patteggiamento, che la sentenza assolutoria avrebbe accertato l'inesistenza dell'associazione per delinquere (mancanza di prova della stabilità del vincolo associativo) e che la Corte di appello ha omesso di considerare l'esito favorevole ottenuto da altro coimputato (Silvano Niemen) in sede di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la scelta della Corte d'Appello di seguire l'orientamento secondo cui la revisione per contrasto di giudicati è, di norma, inapplicabile alle sentenze di patteggiamento, a meno che il contrasto non riguardi i fatti oggettivi posti a fondamento della condanna e non la mera valutazione delle prove. Nel caso concreto la sentenza che ha assolto Gianni Niemen ha motivato l'assoluzione con la carenza di "prova piena" sulla sua posizione, valutazione riferita alla persona e non alla negazione certa dell'esistenza dell'associazione (oltreché sussistendo altri sei coimputati). Di conseguenza la sentenza di patteggiamento non poteva essere ribaltata tramite revisione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce il reato di associazione per delinquere; la sussistenza dell'elemento oggettivo richiede la presenza di più persone e la stabilità del vincolo associativo: l'assoluzione di un singolo imputato non annulla automaticamente l'esistenza dell'associazione se restano altri partecipanti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il giudice valuta la sussistenza di cause di proscioglimento solo sulla base degli atti, senza attività istruttoria piena, per cui la sentenza di patteggiamento non realizza un pieno esame probatorio.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede la revisione per contrasto di giudicati: la Corte afferma che tale rimedio può operare con le sentenze di patteggiamento solo quando il contrasto riguardi i fatti oggettivi posti a fondamento della condanna e non una diversa valutazione delle medesime prove.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare inammissibile la revisione quando risulti manifestamente infondata, ad es. perché l'accertamento assolutorio non è idoneo a determinare il proscioglimento dell'istante.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle cause di proscioglimento che il giudice del patteggiamento deve valutare sulla base degli atti.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte distingue tra una dichiarazione di insussistenza del fatto con accertamento pieno e una decisione di insufficienza probatoria che riguarda la valutazione delle prove nei singoli riti.

  • legge n. 134/2003

    Richiamata dal ricorrente come novellatrice dell'istituto della revisione; la Corte non accetta che la novella abbia eliminato i limiti interpretativi che tengono conto della natura del rito del patteggiamento.

Massime di principio

  • La revisione per contrasto di giudicati (art. 630, co.1, lett. a) c.p.p.) è ammessa anche rispetto a sentenze di patteggiamento solo se il contrasto riguarda i fatti oggettivi su cui si fonda la condanna e non la diversa valutazione delle prove.
  • Un'assoluzione fondata sulla "insufficienza della prova" relativa alla posizione di un singolo imputato non equivale necessariamente a un accertamento pieno dell'inesistenza del reato in capo a tutti i partecipanti; pertanto non sempre determina l'ammissibilità della revisione delle condanne altrui.
  • Il rito del patteggiamento limita il sindacato successivo: il giudice che ha applicato la pena sulla base degli atti non ha compiuto un esame probatorio pieno, perciò difficilmente la sentenza di patteggiamento può essere ribaltata in sede di revisione salvo casi in cui emergano fatti o prove tali da escludere oggettivamente l'elemento costitutivo del reato.
  • La presenza di altri coimputati condannati per lo stesso reato (soprattutto se il numero mantiene i requisiti oggettivi del reato collettivo, come l'associazione) ostacola la revisione basata sull'assoluzione di uno soltanto.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante, il giudice può scegliere l'orientamento che ritiene più coerente purché espliciti motivazione logica e argomentata; il ricorrente deve confutare specificamente tale scelta per farla ritenere errata.

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