Sentenza n. 923/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - dei Decreti n. 720 dell’11.07.2025, n. 1085 del 22.08.2025, n. 1087 del 25.08.2025 e n. 1121 del 26.08.2025 con i quali Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, ha approvato, rettificato e integrato la Graduatoria Definitiva di Merito già pubblicata in data 4.07.2025 con Decreto n. 640 (non lesivo per il caso di interesse) relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell’allegato elenco, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; - della scheda di valutazione dei titoli relativa alla ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice; - di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti; e per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente a ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti dell'USR Emilia-Romagna di approvazione, rettifica e integrazione della graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AB25, nella parte in cui hanno sottratto 12,5 punti alla candidata e ne hanno determinato l'esclusione dai vincitori, nonché la relativa scheda di valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso bandito con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe AB25 e aveva chiesto l'attribuzione di 12,5 punti per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario bandito con D.D. n. 499/2020. Inizialmente inserita tra i vincitori con 212 punti complessivi, di cui 36 per titoli, è stata successivamente esclusa a seguito della sottrazione dei 12,5 punti. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.M. n. 205/2023 e dell'Allegato B, del D.D.G. n. 2575/2023, del D.D. n. 499/2020 e del D.D. n. 23/2022, nonché degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento. La tesi era che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, fosse sufficiente il superamento di tutte le prove del precedente concorso, anche se la relativa procedura non era ancora conclusa con la pubblicazione della graduatoria alla data di presentazione della domanda per il nuovo concorso. L'amministrazione ha eccepito anche l'inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, assorbendo l'eccezione preliminare di inammissibilità. Ha interpretato la previsione dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, che attribuisce il punteggio per l'"inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario", nel senso che il concorso deve essere già concluso alla data di scadenza della domanda per il nuovo concorso, con pubblicazione della relativa graduatoria. Il mero superamento delle prove, in una procedura ancora pendente, non è sufficiente, poiché determinerebbe una disparità tra candidati dipendente dal calendario delle prove orali fissato dall'amministrazione. Tale interpretazione è stata corroborata dall'art. 7, comma 7, del D.D. n. 499/2020, che attribuisce all'USR la competenza ad attestare l'abilitazione, e dal modulo di domanda, che richiedeva la data e l'ufficio di pubblicazione della graduatoria. Poiché la graduatoria del precedente concorso è stata pubblicata il 18 giugno 2024, dopo la scadenza del termine per presentare la domanda del nuovo concorso, fissata al 9 gennaio 2024, la candidata non aveva diritto ai 12,5 punti. Sono state ritenute infondate anche le censure relative a motivazione, istruttoria e contraddittorio, in ragione della natura vincolata della valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.M. n. 205/2023, Allegato B
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)
Il punteggio aggiuntivo presuppone che il precedente concorso sia già concluso, con pubblicazione della graduatoria, entro la data di scadenza della domanda per il nuovo concorso.
art. 7, comma 7, D.D. n. 499/2020
L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione
L'attestazione dell'abilitazione presuppone la conclusione della procedura concorsuale, quando gli esiti risultano definiti.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata in ragione della natura vincolata della valutazione ministeriale.
artt. 3, 4, 95 e 97 Cost.
Le censure costituzionali sono state respinte insieme agli ulteriori vizi dedotti, poiché l'amministrazione non disponeva di margini per attribuire il punteggio in assenza dei presupposti richiesti.
Massime di principio
- Ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale previsto per l'inserimento nella graduatoria o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso, il concorso deve risultare già concluso, con pubblicazione della graduatoria, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al nuovo concorso, salvo diversa e univoca previsione della lex specialis.
- Il mero superamento delle prove di una procedura concorsuale ancora pendente alla scadenza della domanda per un nuovo concorso non consente di ottenere il punteggio collegato a un "precedente concorso", poiché gli esiti della procedura non sono ancora definitivamente accertati dall'amministrazione.
- L'interpretazione della lex specialis deve evitare risultati discriminatori dipendenti esclusivamente dal diverso calendario delle prove fissato dall'amministrazione; non può quindi attribuirsi il beneficio a chi abbia sostenuto anticipatamente l'ultima prova rispetto a chi, per la calendarizzazione amministrativa, non abbia ancora potuto sostenerla.
- Quando l'attribuzione del punteggio è vincolata alla sussistenza di presupposti documentali predeterminati dalla lex specialis, l'amministrazione non è tenuta a una diversa valutazione discrezionale e le censure di difetto di motivazione, istruttoria o contraddittorio non possono condurre all'annullamento se il risultato non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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