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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento “del provvedimento 13.4.2026 n. -OMISSIS-, adottato dal Questore di Aosta, notificato il 15 aprile successivo, con il quale è stato fatto destinatario di “Avviso orale” ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D. Lgs. 159/2011 nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del relativo procedimento, ivi compreso il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico notificato il 15.5.2026; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione”.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Aosta ai sensi degli artt. 1, lett. c), e 3 d.lgs. 159/2011

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario misura preventiva)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale notificatogli dopo essere stato individuato quale soggetto rientrante nella categoria prevista dall'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, lett. c), e 3 d.lgs. 159/2011, dell'art. 3 l. 241/1990 e del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento. In particolare, ha contestato che l'amministrazione avesse desunto la sua pericolosità sociale da un unico episodio: la guida in stato di ebbrezza, con i figli minori a bordo, avvenuta il 5 aprile 2026. L'avviso richiamava inoltre precedenti di polizia per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e per minacce. Il ricorrente ha precisato che il procedimento per stupefacenti si era concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto e che la querela per minacce era stata rimessa, con estinzione del procedimento. Ha quindi sostenuto che mancassero elementi concreti, sufficienti e coerenti da cui desumere una dedizione alla commissione di reati offensivi dell'integrità fisica o morale dei minorenni, della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica. Ha inoltre impugnato il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico, pur perdendo interesse su tale profilo dopo la decisione intervenuta in corso di causa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'avviso orale. Ha riconosciuto che le misure di prevenzione possono fondarsi anche su elementi autonomi rispetto agli accertamenti penali, che non sono necessariamente richieste condanne e che anche un solo episodio può essere sufficiente se significativo. Tuttavia, l'amministrazione deve motivare concretamente la sussistenza della pericolosità sociale, verificando sia il profilo soggettivo della dedizione alla commissione di reati sia il profilo oggettivo dell'attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni protetti dall'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011. Nel caso esaminato, l'avviso si fondava sulla guida in stato di ebbrezza e su due precedenti di polizia privi, per come risultava dagli atti, di condanne penali: uno concluso con assoluzione e l'altro con estinzione del procedimento. L'amministrazione non aveva chiarito l'attinenza di tali elementi al quadro complessivo della condotta del destinatario né aveva svolto un adeguato approfondimento istruttorio sulla sua dedizione alla commissione dei reati indicati dalla legge. Anche il riferimento alla querela per minacce era generico e non ne esplicitava il contenuto né il collegamento con i beni tutelati. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di utilizzare, a sostegno dell'atto, un'ulteriore sanzione per ubriachezza menzionata per la prima volta nella memoria difensiva, trattandosi di integrazione postuma della motivazione di un atto ampiamente discrezionale. Quanto al silenzio sul ricorso gerarchico, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorso era stato successivamente deciso. Il Ministero dell'interno è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La riconducibilità alla categoria richiede elementi di fatto concreti e una valutazione complessiva idonea a dimostrare sia la dedizione alla commissione di reati sia la loro attitudine offensiva rispetto ai beni indicati dalla norma.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011

    con l'avviso orale, il questore avverte “i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano”

    L'avviso orale, pur avendo natura preventiva e potendo basarsi anche su semplici sospetti, deve essere fondato su elementi di fatto e adeguatamente motivato quanto alla pericolosità sociale.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone all'amministrazione di esplicitare le ragioni concrete per cui gli elementi raccolti dimostrano la pericolosità sociale del destinatario.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa comunicazione e audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011, pur avendo natura preventiva e potendo basarsi anche su sospetti o su elementi non sfociati in condanne penali, richiede una motivazione fondata su fatti concreti e idonei a delineare un modello comportamentale complessivo ragionevolmente indicativo di pericolosità sociale.
  • Per applicare l'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, l'amministrazione deve dimostrare e motivare entrambi i profili della fattispecie: la dedizione del soggetto alla commissione di reati e l'attitudine offensiva di tali reati rispetto all'integrità fisica o morale dei minorenni, alla sanità, alla sicurezza o alla tranquillità pubblica.
  • L'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della pericolosità sociale non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata e di spiegare la rilevanza, la coerenza e l'attinenza dei singoli episodi rispetto al giudizio complessivo di pericolosità.
  • La motivazione di un provvedimento preventivo ampiamente discrezionale non può essere integrata per la prima volta in giudizio mediante il richiamo a fatti non indicati nell'atto impugnato.
  • Il riferimento generico a precedenti di polizia o a una querela, senza chiarire l'esito dei relativi procedimenti, il loro contenuto e il collegamento con i beni protetti dalla norma, non è sufficiente a fondare un avviso orale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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