Cassazione Penale, Ordinanza n. 23007/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua condanna, contestando esclusivamente il trattamento sanzionatorio. In particolare deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già concesse. Sostiene che non vi fosse una reale maggiore pericolosità o capacità a delinquere desumibile dal nuovo episodio, che il fatto sarebbe stato connotato da modalità rudimentali e dalla giovane età dell'imputato, e che la Corte di merito non avrebbe motivato adeguatamente né sulla recidiva né sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti. Chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati e privi di specificità i motivi difensivi, osservando che la Corte territoriale aveva invece svolto una valutazione concreta e non illogica sulla recidiva, valorizzando il precedente per furto aggravato commesso poco tempo prima, la concessione e il mancato sfruttamento della sospensione condizionale della pena e, più in generale, l'indice di maggiore capacità a delinquere. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul giudizio di bilanciamento, evidenziando che la recidiva non era soccombente rispetto alle attenuanti generiche e che la Corte d'appello aveva richiamato ulteriori elementi del trattamento sanzionatorio, tra cui la tipologia e quantità delle sostanze detenute, la natura di una di esse come droga pesante, la violazione di una misura cautelare non detentiva applicata pochi giorni prima e il possesso di una somma di denaro contante. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per valutare in concreto la rilevanza della reiterazione criminosa ai fini della recidiva, tenendo conto del rapporto tra il fatto nuovo e i precedenti e della personalità del reo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche già concesse sono state ritenute non prevalenti rispetto alla recidiva nella valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La recidiva, specie quando è facoltativa, non può essere affermata in modo meramente formale sulla base dei precedenti penali, ma richiede una verifica concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità del nuovo fatto in rapporto ai precedenti, alla natura dei reati, alla loro offensività, alla distanza temporale e all'eventuale omogeneità delle condotte.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice di merito indica elementi individualizzanti idonei a mostrare una persistente inclinazione al delitto o una maggiore capacità a delinquere, anche valorizzando precedenti prossimi nel tempo e il mancato effetto rieducativo di precedenti benefici.
- Il giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se è sorretto da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili censure meramente assertive o prive di specificità, soprattutto quando si sollecita una rivalutazione del merito senza denunciare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Ai fini della recidiva e del trattamento sanzionatorio possono rilevare non solo il precedente penale in sé, ma anche il contesto concreto della nuova condotta, le modalità del fatto, la tipologia dell'illecito e l'eventuale violazione di misure già in atto.
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