Sentenza n. 871/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina prot. n. P-LT/L/Q/2023/100924 del 10 dicembre 2024, conosciuto il 3 settembre 2025 in esito ad accesso ai documenti amministrativi, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato di cui agli artt. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 31, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, rilasciato in favore di Osama Elshahat Elgharib Ali Hamed il 1° maggio 2023 su istanza di Giuliano Compagno del 27 marzo 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello unico per l'immigrazione di Latina di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico per l'immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, dopo avere accertato che il promittente datore di lavoro non disponeva di redditi per gli anni 2023 e 2024 e che gli acquisti dell'azienda superavano costantemente il relativo volume d'affari. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la mancata conclusione del contratto di soggiorno fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore straniero, il quale non avrebbe potuto verificare autonomamente la sufficienza del reddito d'impresa del promittente datore di lavoro e avrebbe avuto diritto al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il provvedimento impugnato come atto di decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti indispensabili per l'ottenimento del nulla osta. L'accertata carenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro impedisce di considerare validamente perfezionata la procedura e non consente di mantenere il titolo o di riconoscere automaticamente un diritto al soggiorno per attesa occupazione. Secondo il giudice, una diversa soluzione consentirebbe l'ingresso e la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari in assenza dei presupposti sostanziali, eludendo il sistema dei flussi programmati e favorendo condotte fraudolente. Il permesso per attesa occupazione non avrebbe comunque potuto essere rilasciato, sia perché il requisito reddituale era originariamente mancante, sia perché tale titolo presuppone l'interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato; circostanza non verificatasi nella fattispecie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato e i presupposti della procedura di ingresso del lavoratore straniero.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione.
art. 31 d.P.R. 394/1999
È richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
Costituisce la base normativa del potere esercitato dallo Sportello unico per l'immigrazione per revocare il nulla osta in presenza della carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato conseguente all'accertamento della carenza originaria di un requisito indispensabile per il suo rilascio ha natura di decadenza o revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo, non di una valutazione discrezionale di autotutela.
- La carenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro impedisce il mantenimento del nulla osta e non può essere neutralizzata invocando la non imputabilità al lavoratore della mancata conclusione del contratto di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato; non è normalmente rilasciabile quando il rapporto non si è mai validamente costituito per l'originaria mancanza dei requisiti del datore di lavoro.
- Consentire il soggiorno per attesa occupazione in presenza dell'originaria insufficienza reddituale del datore di lavoro svuoterebbe di contenuto il requisito reddituale e potrebbe favorire l'elusione del sistema dei flussi programmati d'ingresso.
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