Sentenza n. 1021/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: - del decreto dirigenziale n. 130 del 12/02/2024 con cui la Regione Campania ha modificato l'allegato B alla DGRC 215/2022; - delle note prot. n. 78370 del 13/02/2023 e prot. 88282 del 19/02/2024 con cui la Regione Campania ha comunicato alle AA.SS.LL. gli ulteriori “adempimenti attuativi” per la uniforme applicazione del D.D. 130/2024; - della comunicazione prot. n. 41013 del 19/02/2024 dell'Asl Napoli 3 Sud; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, applicando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale che modificava l'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 215/2022, nonché atti regionali attuativi e comunicazione dell'ASL Napoli 3 Sud
Esito
Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva proposto domanda di annullamento del decreto dirigenziale regionale n. 130 del 12 febbraio 2024, con cui era stato modificato l'allegato B alla DGRC n. 215/2022, delle note regionali recanti ulteriori adempimenti attuativi per l'applicazione uniforme del decreto e della comunicazione dell'ASL Napoli 3 Sud, oltre agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo della sentenza non espone il contenuto dei motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato, con atto del 3 febbraio 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice per la definizione del giudizio in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice lo ritenga equo.
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