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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18484/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre affermato che, quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, richiamando un precedente (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3/10/2022 con cui il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. Successivamente è pervenuto un atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagato; il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    utilizzato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Puija, Rv. 282549 - 01)

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puija Rv. 282549 - 01

    principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse, se non imputabile al ricorrente, rende il ricorso inammissibile senza effetti di soccombenza nei confronti del ricorrente.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si può disporre la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende.
  • La rinuncia formale al ricorso da parte dell'indagato determina l'inammissibilità; il giudice verifica la natura della carenza di interesse e la sua imputabilità.
  • La richiesta di rigetto formulata dal Procuratore generale non impedisce che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice valuta autonomamente la causa di inammissibilità.
  • È importante distinguere tra mancanza di interesse sopravvenuta non imputabile al ricorrente (che evita sanzioni) e comportamenti o rinunce volontarie che possano essere valutati come abbandono o soccombenza (che possono comportare condanne).
  • Per situazioni analoghe conviene formalizzare tempestivamente la rinuncia o documentare la sopravvenuta perdita di interesse per evitare incertezze procedurali e tutelare il ricorrente dai costi.

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