Cassazione Penale, Sentenza n. 26565/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Palermo che, pur revocando la sorveglianza speciale per difetto attuale di pericolosità sociale e revocando la confisca su alcuni beni, aveva confermato la confisca del capitale sociale della UNIPIG s.r.l., di immobili adibiti a mattatoio e di un'autovettura. Le censure principali erano: (a) violazione di legge con riferimento alla qualificazione della "pericolosità sociale generica" di Montalbano (periodo 2010-2015) in relazione all'art. 1, lett. b) e art. 4, lett. c) del d.lgs. n.159/2011 e alla sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019 (soprattutto per la presunta imprevedibilità e indeterminatezza della fattispecie al tempo dei fatti); (b) vizio di applicazione delle norme fallimentari (art. 216 e connesse) e penali, sostenendo che l'assoluzione/proscioglimento nel processo penale (per impossibilità di configurare la figura di amministratore di fatto rispetto a impresa individuale) escludesse la possibilità di ritenere Montalbano beneficiario di distrazioni patrimoniali; (c) carenza motivazionale sulla qualificazione di Montalbano come extraneus concorrente nei fatti di bancarotta e sull'idoneità del furto di energia come elemento basale per la pericolosità; (d) contestazioni sulla legittimazione della terza Tiziana Macaluso a dedurre vizi relativi alla pericolosità del proposto e alla proporzione tra valore dei beni confiscati e redditi dichiarati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la decisione della Corte d'appello. In sintesi: (1) i ricorsi sono respinti; (2) la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di legge in materia di misure di prevenzione e di pericolosità sociale adottata dalla Corte d'appello, che ha individuato per il periodo 2010-2014 (e fino al 2015 per alcuni eventi) elementi indiziari sufficienti a considerare Montalbano persona che viveva abitualmente di proventi di attività delittuose; (3) la Corte ha condiviso la ricostruzione fattuale della Corte d'appello relativa alle operazioni distrattive e ai collegamenti tra GIBEL Carni, Raggio di Sole e UNIPIG s.r.l., ritenendo che tali operazioni avessero prodotto profitti illeciti rilevanti e costituissero fonte significativa/approssimativamente esclusiva di reddito per il periodo indicato; (4) la Corte ha confermato la possibilità, nel procedimento di prevenzione, di valutare autonomamente fatti desumibili anche dagli atti penali, pur richiamando il limite secondo cui non possono essere assunti come elemento indiziante fatti irrevocabilmente negati da una sentenza penale definitiva; (5) conseguentemente è stata ritenuta legittima la conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca del capitale sociale di UNIPIG s.r.l., degli immobili adibiti a mattatoio e dell'autovettura, mentre la revoca della misura personale per difetto attuale di pericolosità e la revoca di altre confische disposte in sede d'appello restano operative in quanto pronunciate dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
art. 1, lett. b) ; art. 4, comma 1, lett. c)
La Corte richiama l'interpretazione restrittiva post sentenza Corte Cost. n.24/2019: la pericolosità "generica" richiede il triplice requisito verificabile in motivazione (commissione abituale di delitti, produzione di profitti effettivi, che costituiscano l'unica o comunque una rilevante fonte di reddito del proposto). Il giudice della prevenzione può applicare tali criteri anche basandosi su indizi assimilabili dai procedimenti penali, purché i fatti non siano stati irrevocabilmente negati in sede penale.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamata per onere di conformità al diritto internazionale/ CEDU; funge da riferimento costituzionale nel bilanciamento dei diritti e nella corretta interpretazione delle misure restrittive
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
art. 2 e art. 1 del Protocollo addizionale n.4; art. 7
Citata come parametro di rispetto delle garanzie individuali e di prevedibilità delle norme penali/preventive; la Corte valuta la compatibilità delle misure con i principi CEDU, specie alla luce del principio di legalità e della presunzione di innocenza
Riferimento sul concorso di persone nel reato: nel tema della bancarotta è possibile configurare concorso anche per estranei se la condotta sia stata causa efficiente dell'evento e vi sia consapevolezza e volontà di agevolare il fallito
R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare)
Norme in tema di reati fallimentari (bancarotta): la Corte ha valutato le condotte distrattive e depauperative alla luce di tali disposizioni, ritenendo configurabili operazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e la rilevanza del concorso di terzi beneficiari
art. 530, comma 2; art. 521
Art. 530, comma 2 (assoluzione per non avere commesso il fatto) e l'incidenza di sentenze penali sul procedimento di prevenzione: la Corte ricorda che l'autonomia del giudice della prevenzione è riconosciuta, ma esiste il limite della non-assunzione di fatti irrevocabilmente negati; art. 521 richiamato per analogia sulla correlazione fra contestazione e decisione
Sentenza Corte Costituzionale
n. 24 del 27 febbraio 2019
Pronuncia interpretativa che ha ristretto la portata dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 imponendo maggior determinazione sui requisiti della pericolosità generica; la Corte nell'interpretazione di legittimità la applica come criterio vincolante per la verifica retrospettiva e motivata dei fatti
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice ha autonomia valutativa sugli elementi che emergono anche dal procedimento penale: può utilizzare fatti e indizi nonostante assenze di condanna penale, salvo che tali fatti siano stati irrevocabilmente negati da una sentenza penale definitiva.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019, la pericolosità sociale "generica" richiede tre elementi motivati: commissione abituale di reati, effettiva produzione di profitti illeciti e il carattere esclusivo o significativamente rilevante di tali profitti per il reddito del soggetto.
- Per ritenere il concorso di un terzo (estraneo al fallimento) nei reati fallimentari è necessario dimostrare un contributo causale e la consapevolezza/volontà di agevolare le distrazioni che hanno depauperato il patrimonio del fallito; elementi indiziari concatenati e correlati (flussi finanziari, impieghi patrimoniali, collegamenti societari) sono decisivi.
- La revoca della misura personale per "difetto attuale" di pericolosità non esclude che il periodo storico precedente possa essere qualificato come rilevante ai fini della confiscabilità dei beni se risulta che proventi illeciti sono stati generati e reinvestiti in beni patrimoniali.
- Il terzo interessato (presunto intestatario fittizio) ha limitata capacità di censura: può soprattutto contestare la titolarità effettiva e la provenienza dei beni confiscati; questioni più ampie sulla pericolosità soggettiva sono meno agevolmente sindacabili dal terzo se non incidono direttamente sulla prova di proprietà/legittimo possesso.
- Per difendersi in situazioni simili è cruciale documentare flussi finanziari leciti, giustificare origine dei patrimoni e contestare collegamenti societari e funzionali con le imprese ritenute coinvolte; viceversa lo Stato può fondare misure patrimoniali su un quadro indiziario coerente e motivato che dimostri la capacità lucro-genetica delle condotte illecite.
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