Sentenza n. 116/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento recante la valutazione 15 (quindici) della prima prova orale dell'esame di Avvocato - Sessione 2021; - del verbale della 9° adunanza redatto nella seduta dell'8 marzo 2022 dalla VI Sottocommissione di Firenze per l'esame di avvocato presso la Corte di Appello di Torino, nella parte in cui attribuisce alla prova orale della ricorrente il punteggio di 15 (quindici); - della determinazione con cui la VI Sottocommissione della Corte d'Appello di Firenze ha disposto il mancato superamento della prima prova orale del predetto esame di abilitazione alla professione forense e la non ammissione della ricorrente alla seconda prova, determinazione assunta nel verbale datato 8.03.2022 e comunicata alla stessa anche mediante pubblicazione sulla propria area personale del portale del Ministero della Giustizia in data 14.03.2022; - del provvedimento della VI Sottocommissione, istituita presso la Corte di Appello di Firenze, comunicato in data 28 marzo 2022, con il quale è stata dichiarata la manifesta irricevibilità, inammissibilità e infondatezza dei punti 3, 4, 8, 9, 10 e 12, nonché l'irricevibilità dei punti 5, 6 e 7 e manifesta infondatezza della richiesta di cui al punto 11 della richiesta di accesso agli atti presentata in data 14 marzo 2022 dalla candidata; - di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale, anche successivo, allo stato non meglio conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente e in particolare, dei criteri fissati dalla predetta Sottocommissione con verbali del 16 febbraio 2022 e 28 febbraio 2022 per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, adottato con d.m. 9 febbraio 2022 e modificato con d.m. 18 febbraio 2022; con il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prima prova orale dell'esame di abilitazione forense dinnanzi ad una Sottocommissione in composizione legittima e differente rispetto alla VI Sottocommissione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha ritenuto che l'azione fosse disponibile e ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata e notificata alla controparte, pronunciando l'estinzione ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura processuale della decisione.
Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 15 alla prima prova orale dell'esame di Avvocato - sessione 2021, mancato superamento della prova e diniego di accesso parziale agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il punteggio di 15 attribuito alla prima prova orale dell'esame di Avvocato, il verbale della sottocommissione, la determinazione di mancato superamento e non ammissione alla seconda prova, nonché il provvedimento che aveva dichiarato irricevibili, inammissibili o infondate alcune richieste di accesso agli atti. Contestava inoltre i criteri fissati dalla sottocommissione per la formulazione dei quesiti e la valutazione dei candidati, chiedendo di poter sostenere nuovamente la prova davanti a una sottocommissione diversa e legittimamente composta. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale e notificato alla controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la dichiarazione di estinzione del giudizio quando la rinuncia sia ritualmente proposta.
art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale e notificata alla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio, ove l'azione abbia natura disponibile.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. non comporta una decisione sul merito delle censure dedotte contro l'atto amministrativo impugnato.
- La natura processuale della decisione conseguente alla rinuncia può costituire giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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