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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12178/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto dal difensore, censurava: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena, per non aver tenuto conto dell'applicabilità del precedente minimo edittale del delitto di rapina (richiamando il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e la legge n.103/2017); 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale in ordine alla credibilità delle versioni (persona offesa, testi, imputato) e alla dinamica del fatto; 3) violazione di legge e omessa considerazione di specifiche argomentazioni difensive (scarsa credibilità della persona offesa sulla descrizione del coltello, comportamento dell'imputato, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perè articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di merito (rapina e lesioni), ritenendo congrua e non viziata la valutazione della prova e la motivazione della Corte d'appello, che aveva peraltro parzialmente ridotto la pena riconoscendo la prescrizione di un capo. Sulla questione del minimo edittale la Corte ha osservato che la Corte d'appello aveva rilevato l'erronea indicazione del primo giudice ma aveva comunque ritenuto congrua la pena inflitta in considerazione della gravità del fatto e della personalità del reo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento, ai sensi dell'art.616 c.p.p., di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 110/1975

    Norma richiamata in relazione alla contravvenzione contestata; la sentenza ne prende atto come capo di imputazione secondario senza che dalla sentenza emerga un'interpretazione speciale della disposizione

  • legge n.103/2017

    Riferita rispetto alla modifica del minimo edittale del delitto di rapina; la Corte ha considerato la problematica ma ha ritenuto che, nonostante la rettifica dell'indicazione del minimo, la pena fosse comunque congrua alla luce dei fatti e della personalità del condannato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle doglianze sulla valutazione probatoria: la Corte ricorda che non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo esame del materiale probatorio

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni di fatto: sono deducibili solo i vizi tassativi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non una diversa valutazione della prova

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Citato in relazione alla trasmissione della requisitoria del Pubblico Ministero ai fini del procedimento di cassazione; la Corte ha preso atto della memoria del PG

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può essere usato per rivedere la valutazione della prova operata dai giudici di merito: sono ammissibili solo censure che evidenzino mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione nei termini dell'art.606 c.p.p.
  • Se la Corte territoriale rileva un errore formale (es. riferimento al minimo edittale) ma motiva in modo convincente la congruità della pena sulla base della gravità del fatto e della personalità del reo, la rettifica formale non comporta necessariamente annullamento in cassazione
  • Per impugnare efficacemente la motivazione occorre indicare specificamente quale vizio logico-giuridico sussista e dimostrare che tale vizio è tale da incidere su un nucleo essenziale della decisione; critiche generiche sulla persuasività delle conclusioni sono inammissibili
  • Le doglianze che consistono nella proposizione di una diversa ricostruzione fattuale o nella richiesta di una rinnovata valutazione delle prove sono improprie in sede di cassazione e normalmente dichiarate inammissibili
  • Quando il pubblico ministero chiede l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione valuta separatamente la legittimità e la congruità della determinazione della pena, ma non procede a riforme sanzionatorie se la motivazione di merito risulta complessivamente congrua

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