Cassazione Penale, Ordinanza n. 07608/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva: sosteneva, in sostanza, che la recidiva non dovesse essere applicata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura investiva una valutazione di merito già compiuta dal giudice del gravame, il quale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sull'esistenza di indici di pericolosità desunti dall'elevato numero di precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, di condanna per evasione, è rimasta ferma. La Corte ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la doglianza sulla recidiva, perché la motivazione della sentenza di appello era congrua e adeguata nel valorizzare il numero elevato dei precedenti quale indice di pericolosità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come base della condanna impugnata; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente dal motivo sul diniego/esclusione della recidiva; la Corte afferma che la valutazione del giudice di merito sulla recidiva, se sorretta da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla sussistenza e sull'applicazione della recidiva, quando sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, appartiene al merito ed è sottratta al controllo di legittimità.
- Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare il numero elevato dei precedenti quale indice di pericolosità del soggetto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una censura che mira a una rivalutazione del merito senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione.
- Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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