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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39267/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 9 ottobre 2023 con cui era stato applicato l'indulto (riduzione di anni tre) e sospeso l'ordine di esecuzione. Il ricorso articolava tre censure: 1) illegittima composizione del collegio per presunta incompatibilita' (violazione art.34 c.p.p. come interpretato da Corte Cost. n.183/2013); 2) illegittima concessione dell'indulto perche' il reato e' aggravato ai sensi dell'art.74, comma 4, d.P.R. 309/1990 (circostanza ostativa alla concessione del beneficio) e percio' escluso dall'indulto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) legge 241/2006; 3) violazione dell'intangibilita' del giudicato: i giudici dell'esecuzione avrebbero riconsiderato questioni gia' decise in sede di cognizione relative alla contestazione dell'aggravante e alla sua incidenza sull'applicabilita' dell'indulto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Il primo motivo e' stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la presunta incompatibilita' costituisce causa di ricusazione e non nullita' del provvedimento se non tempestivamente dedotta, e non e' stata dedotta la ricusazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati invece ritenuti fondati nei limiti esposti: la circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4, TU Stup. era formalmente contestata e non esclusa nel dispositivo della sentenza di merito, e pertanto il giudicato di cognizione riconosceva la responsabilita' per il reato con l'aggravante ostativa, impedendo l'applicazione dell'indulto. Essendo formatosi il giudicato sulla non applicabilita' dell'indulto, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva respinto l'opposizione avverso il provvedimento del 9 ottobre 2023 che aveva applicato l'indulto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede cause di incompatibilita' dei giudici; tali cause costituiscono motivo di astensione o ricusazione e non determinano automaticamente la nullita' del provvedimento se non dedotte tempestivamente con la procedura di ricusazione

  • art. 37, cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura per la ricusazione del giudice; la mancata attivazione di questa procedura rende inidonea la censura per incompatibilita' a produrre nullita'

  • art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Indica i casi di nullita' dei provvedimenti processuali; la mera incompatibilita' non rientra se non e' stata tempestivamente dedotta

  • art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 241/2006

    Richiamata come norma che individua cause di esclusione o limiti alla concessione di benefici amministrativi/giudiziari come l'indulto per specifiche fattispecie

  • art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)

    Prevede una circostanza aggravante collegata all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; se riconosciuta nel giudicato e' ostativa alla concessione di determinati benefici come l'indulto

  • art. 666 e art. 672, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione e all'interpretazione del giudicato: il giudice dell'esecuzione puo' interpretare il giudicato per finalita' esecutive ma non puo' rimettere in discussione questioni ormai decise nel giudicato

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e altre pronunce di legittimita' (es. Sez. U. n.23/1999; Sez. 1, n. 14984/2019 e altre)

    Principio consolidato che l'incompatibilita' e' motivo di ricusazione non di nullita'; e principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato per le finalita' esecutive ma non puo' travolgerlo

Massime di principio

  • La presunta incompatibilita' del giudice va fatta valere tramite la procedura di ricusazione prevista dall'art.37 c.p.p.; se non dedotta tempestivamente, non comporta la nullita' degli atti ma solo la possibile impugnazione tramite ricusazione.
  • L'indulto non puo' essere applicato quando dal giudicato di cognizione risulta la sussistenza di circostanze ostative espressamente indicate, come l'aggravante di cui all'art.74, comma 4, TU Stup., anche se in sede di calcolo della pena si e' comunque dato prevalere alle attenuanti.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato per finalita' esecutive, ma questo potere non consente di rivedere o superare questioni su cui si e' formato giudicato in sede di cognizione.
  • La mancata menzione dell'indulto nel dispositivo della sentenza di cognizione non e' necessaria per ritenere che il giudice di merito abbia valutato e escluso la sua applicabilita', poiche' la non concessione puo' risultare dal complesso del provvedimento e dalla decisione di merito.
  • Quando in sede di cognizione e' formatosi un giudicato sulla non applicabilita' di un beneficio, tale valutazione e' inammissibile a revisione in sede esecutiva salvo che non emergano fatti nuovi idonei a incidere sul giudicato

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