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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11239/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore assunto con qualifica dirigenziale e con patto di prova è stato licenziato dalla società datrice di lavoro per mancato superamento della prova. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto legittimo il recesso, valorizzando che le mansioni affidate erano sufficientemente determinabili perché indicate come direttore commerciale/responsabile commerciale, richiamate le declaratorie del c.c.n.l. Industria e considerate le trattative preassuntive, oltre alla pregressa esperienza del lavoratore in mansioni analoghe. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse tratto conclusioni incongruenti rispetto ai principi giurisprudenziali sulla specificità delle mansioni nel patto di prova; (2) nullità per avere la Corte d'appello svolto un nuovo giudizio di merito anziché un controllo sulla decisione di primo grado, senza rispettare il principio del tantum devolutum quantum appellatum; (3) omesso esame di fatto decisivo, individuato nella precedente esperienza lavorativa del dipendente come responsabile commerciale presso altra società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e intelligibile, poiché spiegava che, per il lavoro intellettuale e per un dirigente di elevata professionalità, era sufficiente la determinabilità delle mansioni, e che le mansioni potevano desumersi dal ruolo indicato e dal richiamo al c.c.n.l., oltre che dalle trattative preassuntive e dall'esperienza pregressa. Ha inoltre escluso la violazione del principio devolutivo dell'appello, rilevando che la Corte territoriale si era pronunciata sul tema effettivamente devoluto, cioè la legittimità del patto di prova alla luce dell'art. 2096 c.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi graficamente o sia del tutto incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta dal ricorrente incongrua o non condivisibile.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. o per omessa pronuncia, ma la censura non è fondata se la motivazione esiste ed è intellegibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2096 c.c.

    Nel patto di prova relativo a lavoro intellettuale o dirigenziale è sufficiente che le mansioni siano determinabili, non necessariamente descritte in modo analitico.

  • art. 366 c.p.c.

    Le censure che prospettano omesso esame di fatti o violazioni sostanziali devono rispettare rigorosamente i requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Anche la produzione degli atti e dei documenti rilevanti deve avvenire secondo i requisiti del giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato il tema devoluto, seppur con motivazione sfavorevole alla parte.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    La riforma ha inciso sull'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, con la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel patto di prova relativo a mansioni di contenuto intellettuale o dirigenziale non è necessaria una descrizione analitica delle attività: è sufficiente che l'oggetto della prova sia determinabile dalle indicazioni contrattuali, dal livello di inquadramento e dal contesto negoziale complessivo.
  • La motivazione è nulla solo quando sia del tutto assente o incomprensibile; non è censurabile come nullità la semplice non condivisione del percorso logico seguito dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la denuncia del vizio motivazionale è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più proponibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel giudizio di appello il controllo è limitato ai capi e ai motivi devoluti, senza che ciò consenta di qualificare come nuovo giudizio di merito una decisione che si pronunci sul tema effettivamente impugnato.
  • La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia storico, specificamente indicato e idoneo, se valutato, a determinare con elevata probabilità una diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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