Ordinanza n. 180/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’“ordinanza di sospensione lavori e divieto di prosecuzione n. 11/2026” a firma del Dirigente del Servizio urbanistica-edilizia privata del Comune di Forte dei Marmi, notificata alla ricorrente il 10 febbraio 2026; - per quanto occorrer possa, della “comunicazione di avvio procedimento amministrativo per decadenza dai benefici del Piano Casa di cui alla L.R.T. 24/2009” (riferimento pratica n. 22/2025), notificata in data 24 novembre 2025; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente; nonché per il risarcimento del danno derivante dall’illegittimità del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori e divieto di prosecuzione, connessa alla comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza dai benefici del Piano Casa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e divieto di prosecuzione, notificata il 10 febbraio 2026, nonché la comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza dai benefici del Piano Casa di cui alla L.R.T. 24/2009. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione emerge tuttavia che la controversia riguarda il mancato completamento, alla data del 25 ottobre 2025, delle opere autorizzate con permesso di costruire n. 193/2021.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, rilevando che alla data del 25 ottobre 2025 le opere autorizzate con il permesso di costruire n. 193/2021 non risultavano interamente completate. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il danno dedotto era stato prospettato come economicamente risarcibile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per la mancata dimostrazione dei presupposti cautelari.
L.R.T. 24/2009
È richiamata quale disciplina relativa ai benefici del Piano Casa e al procedimento di decadenza, senza ulteriore interpretazione nella motivazione.
permesso di costruire n. 193/2021
Titolo edilizio in relazione al quale il TAR ha rilevato il mancato completamento integrale delle opere alla data del 25 ottobre 2025.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza dei presupposti cautelari valutati secondo la cognizione sommaria propria della fase.
- Il periculum in mora non è integrato quando il pregiudizio dedotto, ove accertata l’illegittimità dell’atto, risulti integralmente suscettibile di ristoro economico e non sia provato un danno grave e irreparabile.
- La mancata ultimazione delle opere autorizzate entro la data rilevante per il mantenimento dei benefici edilizi costituisce, in sede cautelare, un elemento idoneo a escludere la favorevole delibazione della domanda di sospensione, quando il giudice ne dia atto nella motivazione.
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