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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21038/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione testamentaria di una donna deceduta, che aveva disposto dei propri beni attribuendoli separatamente ai figli e a un nipote, riservando al coniuge l'usufrutto su un immobile attribuito in nuda proprietà al nipote. Una figlia ha agito in riduzione per reintegrare la quota di legittima, deducendo la lesione sia in proprio sia quale erede del padre, altro legittimario. Il tribunale ha rigettato la riduzione quanto alla quota azionata in proprio e ha accolto la riduzione solo in relazione alla quota ereditaria del padre, con liquidazione in denaro della lesione residua. In appello la stessa attrice ha insistito per ottenere la reintegrazione in natura mediante distacco della porzione dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie ridotte. La corte territoriale ha però ritenuto tale richiesta incompatibile con il rigetto della domanda di riduzione delle donazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, che sin dal primo grado aveva chiesto la riduzione mediante distacco della porzione necessaria sui beni attribuiti al beneficiario e che il rigetto della riduzione delle donazioni non precludeva la reintegrazione in natura rispetto alle disposizioni testamentarie. Il terzo motivo riguardava la mancata imposizione dell'ipoteca legale sui beni oggetto delle disposizioni ridotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli manifestamente fondati. Ha affermato che, una volta pronunciata la riduzione di una disposizione testamentaria avente a oggetto beni determinati, il giudice deve esaminare anche la domanda di separazione o distacco della porzione necessaria alla reintegrazione della legittima, verificando anzitutto se la separazione sia comodamente possibile. Ha inoltre chiarito che il rigetto della domanda di riduzione delle donazioni non lasciava impregiudicati gli effetti della riduzione delle disposizioni testamentarie e che la liquidazione in denaro della quota spettava solo dopo l'accertamento dell'indivisibilità del bene e dei presupposti per l'attribuzione dell'intero al beneficiario secondo la disciplina applicabile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 560 c.c.

    La norma, pur dettata per la riduzione di donazioni e legati, è richiamata come criterio per la separazione in natura della porzione necessaria a soddisfare il legittimario; se la separazione non è comodamente possibile, opera il criterio preferenziale per l'assegnazione dell'intero al beneficiario della disposizione ridotta.

  • art. 720 c.c.

    Le regole generali sulla divisione vengono in rilievo solo in via residuale; in materia di riduzione di disposizioni aventi a oggetto beni determinati, il criterio preferenziale specifico dell'art. 560 c.c. deroga a quello generale dell'art. 720 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riduzione, il legittimario ha in linea di principio diritto alla reintegrazione della quota di riserva in natura, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • Quando la disposizione lesiva ha a oggetto beni determinati, la domanda di riduzione può implicare anche la domanda di separazione o distacco della porzione necessaria, sicché il giudice, una volta accolta la riduzione, deve pronunciarsi anche su tale ulteriore profilo.
  • La liquidazione per equivalente è consentita solo dopo aver accertato l'indivisibilità del bene e i presupposti per l'assegnazione dell'intero al beneficiario secondo i criteri preferenziali applicabili.
  • Il rigetto della riduzione di alcune disposizioni o di alcune liberalità non preclude l'esame degli effetti della riduzione con riferimento ad altre disposizioni autonomamente riducibili.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimari
RamiSuccessioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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