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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22035/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), chiedendo: 1) esclusione della giurisdizione italiana sostenendo che il sequestro a scopo di estorsione non è una forma di estorsione e che la finalità estorsiva non può costituire "frammento della condotta" realizzato in Italia (telefonata alla madre della vittima); 2) esclusione del dolo specifico dell'estorsione e della giurisdizione perché la madre non avrebbe percepito il collegamento tra richiesta e liberazione; 3) vizio di motivazione e errata valutazione della credibilità della persona offesa, con richiesta di rinnovati accertamenti sui fatti; 4) riconoscimento dell'attenuante della "lieve entità" ex art. 311 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) sulla giurisdizione ha confermato che è sufficiente che un "frammento" della condotta si sia svolto in Italia (la telefonata con la richiesta del prezzo della liberazione) per fondare la giurisdizione; 2) sul dolo specifico ha confermato che il sequestro a scopo di estorsione si configura quando vi è la privazione della libertà per rilevante tempo al fine di ottenere una somma quale prezzo della liberazione, escludendo un intento legittimo; 3) sulla valutazione probatoria ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la credibilità della persona offesa e i riscontri (dichiarazioni della madre, lesioni certificate, messaggi, ammissioni parziali), e che la Corte di cassazione non può rivedere il merito delle valutazioni probatorie salvo manifesta illogicità; 4) sulla lieve entità ha confermato che, alla luce di natura, modalità, mezzi, durata della privazione della libertà e degli elementi probatori, non ricorrono i presupposti per l'attenuante. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.

    Norma che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione; la Corte ha interpretato che la finalità estorsiva è elemento integrante del reato e che la condotta consistente nella richiesta del prezzo della liberazione costituisce "frammento della condotta" idoneo a collegare atti posti in Italia e all'estero

  • art. 311 c.p.

    Norma sulla lieve entità del fatto; la Corte ha ricordato che l'attenuante richiede valutazione oggettiva complessiva (natura, mezzi, modalità, danno o pericolo, somme, tempi e luoghi) e ha ritenuto che nel caso concreto non sussistano i requisiti per applicarla

  • art. 606 c.p.p.

    Disposizione che elenca i motivi di ricorso in cassazione; richiamata in relazione alle censure (violazione di legge e vizio di motivazione) sollevate dal ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e, se del caso, alla Cassa delle Ammende); applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per la giurisdizione italiana in reati compiuti in parte all'estero è sufficiente che in Italia si realizzi anche un "frammento" della condotta in senso naturalistico, purché collegabile al resto della condotta; ad esempio una richiesta estorsiva telefonica rivolta a soggetti presenti in Italia può localizzare parte del reato nel territorio italiano.
  • Il sequestro di persona a scopo di estorsione è reato autonomo caratterizzato dalla privazione della libertà con finalità di ottenere un prezzo per la liberazione; la finalità estorsiva (dolus specialis) rileva ai fini della tipicità e può essere desunta dalle modalità e circostanze del fatto.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova esclusiva della responsabilità se il giudice (di merito) effettua un esame rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, indicandone le emergenze decisive; la Corte di Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie se non in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • L'attenuante della "lieve entità" (art. 311 c.p.) richiede una valutazione oggettiva complessiva del fatto: natura, mezzi, modalità, durata, danno o pericolo e l'entità delle somme coinvolte. Se questi elementi non sono di modesta entità, l'attenuante non è applicabile.
  • In sede di cassazione è preclusa la rinnovazione degli accertamenti di fatto e la scelta tra ricostruzioni alternative plausibili: il controllo si limita alla verifica di legittimità, completezza e logicità della motivazione dei giudici di merito.

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