Sentenza n. 1608/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza prefettizia nella parte in cui imponeva la sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale per verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici alla guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già sottoposto a procedimento penale per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’abuso di alcol, ha impugnato l’ordinanza prefettizia che, oltre a disporre la sospensione della patente, gli imponeva la revisione dei requisiti psico-fisici mediante visita medica. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di tempestività, legittimo affidamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, dell’art. 223, comma 3, del Codice della strada e dell’art. 28 della legge n. 689/1981, sostenendo che il provvedimento era stato adottato circa un anno e sette mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, dopo l’estinzione della pena e degli effetti penali conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Secondo il ricorrente, la sospensione della patente e la visita medica costituivano una duplicazione della pena e la sanzione accessoria era comunque prescritta. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell’art. 21 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il decreto del Giudice di pace, che aveva sospeso l’efficacia esecutiva dell’ordinanza prefettizia, avrebbe dovuto intendersi riferito all’intero provvedimento e non soltanto alla sospensione della patente. L’Amministrazione ha sostenuto che la sentenza penale di primo grado aveva disposto la sospensione della patente, che la sentenza d’appello era stata integrata con la conferma nel resto della decisione impugnata e che, in ogni caso, l’estinzione della pena non incide sulla sanzione amministrativa accessoria. Ha inoltre qualificato la revisione sanitaria come misura preventiva distinta dalla sanzione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure. Il Collegio ha distinto l’obbligo di sottoporsi a visita medica dalla sospensione della patente: la revisione dei requisiti psico-fisici non è una sanzione amministrativa, neppure accessoria, ma un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, di natura discrezionale e preventiva, diretto a verificare la persistenza dell’idoneità alla guida e a tutelare la sicurezza della circolazione. La misura trova fondamento nell’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, che consente al prefetto, nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, di disporre la visita medica quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Tale potere può essere esercitato anche in assenza di un incidente e prescindendo dall’accertamento giudiziale di un illecito, essendo sufficiente l’insorgenza di dubbi sull’idoneità del conducente. In ragione dell’ampia discrezionalità amministrativa, il provvedimento è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere. Nel caso concreto, il procedimento penale per guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol costituiva una motivazione adeguata per disporre la verifica dell’idoneità, in relazione al superiore interesse pubblico alla sicurezza della circolazione. L’obbligo di visita non è stato ritenuto una compressione intollerabile dei diritti del ricorrente, poiché si traduce nell’onere di dimostrare la propria idoneità e può essere richiesto anche successivamente, purché adeguatamente motivato. Non è stato ravvisato alcun lesione del legittimo affidamento, poiché la revisione sanitaria ha finalità preventive diverse da quelle sanzionatorie e non è stata travolta dalla sospensione dell’efficacia della sola misura sanzionatoria disposta dal Giudice di pace. Il TAR ha quindi confermato la legittimità dell’obbligo di visita medica e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state previamente avvisate.
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.
Attribuisce al prefetto un potere preventivo e discrezionale di revisione della patente quando sorgano dubbi sull’idoneità psico-fisica o tecnica del titolare, anche indipendentemente dalla causazione di un incidente o dall’accertamento giudiziale di un illecito.
artt. 186 e 187 d.lgs. 285/1992
Individuano i casi nei quali il prefetto può disporre la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, in relazione alla guida in stato di alterazione correlata all’alcol o all’assunzione di sostanze stupefacenti.
art. 224, comma 3, d.lgs. 285/1992
L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, l’estinzione della pena e degli effetti penali non incide sulla sanzione amministrativa accessoria; il TAR ha comunque fondato il rigetto soprattutto sulla distinta natura non sanzionatoria della revisione sanitaria.
art. 223, comma 3, d.lgs. 285/1992
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla tempestività dell’intervento prefettizio; la censura è stata respinta in quanto riferita a una misura preventiva e discrezionale di revisione dei requisiti, non a una sanzione amministrativa prescrittibile.
art. 28 legge 689/1981
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione della sanzione amministrativa accessoria; il rilievo non è stato accolto poiché l’obbligo di visita medica non ha natura sanzionatoria.
art. 21 legge 241/1990
Norma richiamata dal ricorrente sotto il profilo dell’efficacia del provvedimento; il TAR ha ritenuto legittima la distinzione tra la sospensione della patente e la revisione sanitaria, anche alla luce del diverso riparto della tutela giurisdizionale indicato nell’ordinanza prefettizia.
Massime di principio
- L’obbligo di sottoporsi a visita medica per la revisione dei requisiti psico-fisici della patente, disposto ai sensi dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. 285/1992, è una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, anche quando sia adottato in occasione di una violazione penale o amministrativa connessa alla guida in stato di alterazione.
- Il prefetto può disporre la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica del conducente; tali dubbi possono derivare da qualsiasi causa e non richiedono necessariamente la causazione di un incidente né un previo accertamento giudiziale definitivo dell’illecito.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento prefettizio di revisione della patente, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è limitato alla verifica di un esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere e dell’adeguatezza della motivazione posta a fondamento della misura.
- La revisione sanitaria della patente non costituisce una duplicazione della pena né è soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione previsto per le sanzioni amministrative, poiché persegue la distinta finalità preventiva di verificare l’idoneità alla guida e proteggere la sicurezza della circolazione.
- L’estinzione della pena e degli effetti penali, così come l’eventuale sospensione giudiziale della sola misura sanzionatoria, non impediscono di mantenere o disporre una distinta misura preventiva di revisione dei requisiti psico-fisici, purché quest’ultima sia adeguatamente motivata.
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