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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21749/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

TWT ha chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata nel 2011, sostenendo che la direttiva 2008/118/CE rendeva incompatibile la norma interna e che la società era consumatore finale. L'ADM ha negato il rimborso; la CTP di Milano aveva rigettato per tardività, la CTR Lombardia ha accolto l'appello riconoscendo l'indebito oggettivo e la possibilità per il consumatore di agire direttamente contro l'Amministrazione quando è impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore (tra l'altro il fornitore era stato posto in concordato). L'ADM ha impugnato in Cassazione articolando motivi sulla legittimazione straordinaria, sull'applicabilità del termine biennale di decadenza dell'art. 14, comma 2, del TUA e sulla compatibilità delle addizionali con la direttiva europea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ADM e confermato la sentenza della CTR. Ha affermato che le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica erano incompatibili con la direttiva 2008/118/CE per il periodo considerato; che il pagamento costituisce indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che il consumatore finale può, in via eccezionale e in forza del principio di effettività, agire direttamente contro l'Amministrazione per ottenere la ripetizione dell'indebito quando è impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore; che l'azione del consumatore è qualificabile come ripetizione di indebito soggetta alla prescrizione decennale e non al termine di decadenza biennale previsto per il fornitore; infine, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra cui C-316/22 Gabel) e condannato l'ADM al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16.12.2008

    La direttiva ha efficacia normativa tale da rendere incompatibili le addizionali prive di finalità specifica. La Corte ha ritenuto che la tardiva o omessa attuazione da parte dello Stato impedisca l'efficacia diretta orizzontale tra privati, ma impone allo Stato l'obbligo, in base al principio di effettività, di consentire rimedi adeguati al consumatore finale, anche mediante azione diretta contro l'Amministrazione per la ripetizione dell'indebito.

  • Art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (addizionali provinciali all'accisa)

    Le addizionali previste da questa norma sono state considerate imposte autonome e non mera componente dell'accisa armonizzata; per il periodo anteriore all'adeguamento nazionale risultano incompatibili con la direttiva 2008/118/CE.

  • Art. 14, comma 2, del Testo Unico Accise (d.lgs. n. 504/1995)

    La Corte ha escluso l'applicabilità del termine biennale di decadenza previsto per il soggetto passivo (fornitore) all'azione straordinaria del consumatore finale diretta contro l'Amministrazione; l'azione del consumatore è invece qualificata come ripetizione di indebito soggetta a prescrizione decennale.

  • Art. 2033 cod. civ.

    L'azione che il consumatore esercita contro l'Amministrazione è inquadrata come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

  • D.lgs. n. 26/2007 (modifiche alla disciplina delle addizionali)

    Citato per il riferimento alla normativa nazionale sull'accisa e sulle addizionali; la Corte ha ritenuto che comunque l'assetto nazionale non possa prevalere sul divieto di imposte incompatibili con la direttiva.

  • Art. 48 della direttiva 2008/118/CE

    Rilevato come principio che impone agli Stati membri di adeguare tempestivamente la normativa interna; la mancata o tardiva attuazione può giustificare il rimedio nei confronti dello Stato.

Massime di principio

  • Se una imposta nazionale applicata e fatta gravare sul consumatore risulta incompatibile con il diritto dell'Unione, il pagamento costituisce indebito oggettivo e il consumatore può ottenere la ripetizione di quanto versato.
  • Il consumatore finale può agire direttamente contro l'Amministrazione finanziaria quando è impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore; tale azione si fonda sul principio di effettività della tutela e non è soggetta al termine di decadenza biennale del soggetto passivo.
  • L'azione del consumatore diretta contro l'Erario è qualificata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, diversamente dall'azione del fornitore che è soggetta a decadenza biennale.
  • La mancanza di efficacia orizzontale di una direttiva non attuata può, di per sé, impedire al consumatore di agire efficacemente nei confronti del fornitore e giustificare l'azione diretta contro lo Stato senza dover provare ulteriormente l'insolvenza o l'incapacità del fornitore.
  • Prassi consigliata: prima tentare il rimborso con il fornitore, documentare eventuali ostacoli concreti (insolvenza, concordato, fallimento), e in caso di difficoltà rivolgersi all'Amministrazione entro il termine prescrizionale decennale per la ripetizione dell'indebito.

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