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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4489/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto d'appello che aveva confermato, in parte, la sorveglianza speciale e la confisca disposta in primo grado. I profili principali di doglianza sono: 1) l'erronea qualificazione soggettiva di Candurro Giuseppe nella categoria di pericolosità prevista dal d.lgs. n.159/2011 (contestata la base probatoria, l'uso di elementi archiviati o assolti e la mancata valutazione delle eccezioni difensive); 2) la violazione dei presupposti per la confisca in relazione al criterio di correlazione temporale fra condizione soggettiva e investimenti; 3) vizio in rito per la perdita di efficacia della confisca in appello ex art.27 comma 6 d.lgs. n.159/2011, poiché il deposito del decreto di appello è avvenuto oltre il termine di un anno e sei mesi salvo sospensioni regolarmente imputate.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati due motivi: (A) l'inquadramento soggettivo di Candurro Giuseppe non è stato motivato e verificato secondo i criteri di tassatività richiesti per le categorie di pericolosità del d.lgs. n.159/2011; per tale ragione la misura personale è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio (composto diversamente). (B) Il motivo processuale relativo al decorso del termine di efficacia della confisca in appello (art.27 comma 6 d.lgs. n.159/2011) è stato accolto: la Corte ha computato le sospensioni e accertato che il termine è spirato prima del deposito del decreto di appello, con conseguente perdita di efficacia della confisca. Per l'effetto la statuizione patrimoniale è stata annullata senza rinvio e l'effetto si estende a tutti i ricorrenti che avevano impugnato la confisca (compreso Candurro Vittorio 1977).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art.1; art.4; art.11; art.27 comma 6; art.28

    La Corte richiama la natura "tassativa" delle categorie soggettive previste agli artt.1 e 4: il giudice della prevenzione deve fondare l'iscrizione del soggetto in una categoria su una base probatoria aderente al contenuto tipico della norma. L'art.27 comma 6 è interpretato come termine perentorio (1 anno e 6 mesi dal deposito del ricorso in appello) la cui violazione comporta la perdita di efficacia della confisca; l'art.28 disciplina la revocazione della confisca alla luce di giudicati penali sopravenuti che escludano in modo assoluto i presupposti della confisca.

  • codice di procedura penale

    art.51 comma 3-bis; art.203 cod. pen.; art.623 comma 1 lett. a; art.587 comma 2 cod. proc. pen.

    L'art.51 comma 3-bis è richiamato come riferimento alle fattispecie penali che possono integrare indizi rilevanti; l'art.203 cod. pen. è evocato per il paradigma logico fra fase constatativa e prognostica. Art.623 e art.587 sono citati per questioni procedurali connesse alla natura del decreto e all'estensione dell'effetto dell'annullamento rispetto ai cointeressati.

  • codice penale

    La nozione di "partecipazione/appartenenza" a associazione di tipo mafioso (art.416-bis) è utilizzata come parametro per valutare la qualifica di pericolosità; la Corte distingue fra gli effetti di una pronuncia penale di assoluzione/archiviazione e la possibilità, limitata, per il giudice di prevenzione di valorizzare autonomi elementi di prova.

  • legge n.161 del 2017

    Richiamata per la modifica procedurale che ha introdotto ipotesi di sospensione dei termini e richiamo all'art.24 comma 2 del d.lgs.159/2011; la Corte osserva che la sospensione prevista opera solo se espressamente indicata dal giudice nel verbale.

  • legge n.1423 del 1956 (art.7 e relative interpretazioni giurisprudenziali)

    Richiamata nella giurisprudenza come base storica per il principio secondo cui il giudicato penale favorevole tende a prevalere nella cognizione preventiva quando esclude fattualmente gli elementi posti a fondamento della misura di prevenzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di prevenzione va diviso in fase constatativa (ricostruzione di fatti aderenti alle fattispecie tipizzate) e fase prognostica; la fase constatativa richiede evidenze aderenti alla descrizione normativa, non semplici sospetti.
  • Una sentenza penale definitiva che assolve o un provvedimento di archiviazione relativo a fatti che costituiscono elemento essenziale dell'inquadramento in una fattispecie prevista dall'art.4 (lett. b) del d.lgs.159/2011 impedisce l'applicazione della misura di prevenzione fondata su quel fatto, salvo che esistano elementi autonomi e consistenti non valutati nel processo penale.
  • L'archiviazione richiede un più ampio e consistente apporto probatorio per essere superata in sede di prevenzione, soprattutto quando si ipotizza appartenenza associativa: il giudice della prevenzione può comunque valorizzare elementi autonomi purché non contraddetti dal giudicato penale.
  • Per la confisca, il termine di efficacia in appello previsto dall'art.27 comma 6 d.lgs.159/2011 (1 anno e 6 mesi dal deposito del ricorso) è perentorio: se la Corte d'appello non deposita il provvedimento nel termine (salvo sospensioni legittimamente annotate), la confisca perde efficacia e la decisione di secondo grado è invalida sulla misura patrimoniale.
  • In casi simili verificare sempre: a) se il provvedimento penale definitivo ha inciso sui fatti utilizzati per l'inquadramento; b) se il giudice di prevenzione ha effettivamente motivato l'uso di elementi autonomi; c) la regolare annotazione in verbale di eventuali riserve e richieste di proroga al fine di evitare la perdita perentoria dei termini processuali.

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