Sentenza n. 2123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21771/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivati dalle decisioni degli organi di giustizia sportiva e dall'operato del Collegio di garanzia del CONI
Esito
Favorevole al resistente (enti sportivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza del TAR e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla radiazione disposta dal Tribunale federale, dalla successiva declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto personalmente davanti alla Corte federale d'appello e dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, che aveva riconosciuto l'estinzione del procedimento disciplinare e la carenza motivazionale sulla gravità della sanzione, ma senza annullare le decisioni federali né ordinare direttamente la rimozione degli effetti della radiazione. Con il primo motivo deduceva l'illegittimità della decisione del Collegio di garanzia e la conseguente responsabilità aquiliana del CONI, sostenendo che la Procura generale dello sport fosse legittimata a proporre un'impugnazione con effetti cassatori anche senza la soccombenza dell'interessato, in ragione degli interessi pubblicistici coinvolti; invocava inoltre la soccombenza della Procura federale, la mancata iscrizione della notizia di illecito nella piattaforma CONI, l'assenza di un effettivo sistema di gratuito patrocinio e l'obbligo del Collegio di garanzia di eliminare direttamente la radiazione. Con il secondo motivo deduceva la responsabilità della federazione per i vizi del procedimento e delle decisioni disciplinari: violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento, fissazione tardiva dell'udienza, carenza di motivazione e sproporzione della radiazione, mancata iscrizione della notizia di illecito, invalidità della difesa personale e illegittimità della declaratoria di inammissibilità del reclamo. Riproponeva anche le domande relative alla spettanza e alla quantificazione dei danni.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto alla responsabilità del CONI, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la conclusione del TAR sull'assenza dell'elemento oggettivo dell'illecito. L'interessato non aveva proposto una rituale impugnazione contro la decisione della Corte federale d'appello; una memoria adesiva alle deduzioni della Procura, peraltro tardiva, non poteva valere come impugnazione. La Procura generale dello sport, pur potendo proporre ricorso ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, può esercitare una funzione demolitoria soltanto quando essa stessa o la Procura federale siano risultate soccombenti; in assenza di soccombenza, il ricorso è ammissibile soltanto nell'interesse dell'ordinamento sportivo, con funzione nomofilattica analoga all'art. 363 c.p.c., senza effetti cassatori. La mancata iscrizione della notizia di illecito attiene ai rapporti organizzativi tra Procura generale e Procura federale e non fonda la legittimazione processuale all'impugnazione. Neppure la dedotta carenza del gratuito patrocinio incideva sulle regole processuali, anche perché non risultava presentata una rituale istanza di ammissione. Quanto alla responsabilità della federazione, il giudice ha ritenuto assorbente la mancata rituale impugnazione della decisione disciplinare di primo grado. I vizi del procedimento e della sanzione avrebbero dovuto essere dedotti davanti alla Corte federale d'appello; l'omissione dell'interessato ha impedito di evitare il danno mediante l'ordinaria diligenza e assume rilievo causale ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. e dell'art. 30, comma 3, c.p.a. La stessa conclusione vale per la decisione d'appello, non impugnata ritualmente davanti al Collegio di garanzia, e per la successiva determinazione del Consiglio federale, anch'essa non impugnata. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la necessità della difesa tecnica nei giudizi endofederali e ha affermato che il relativo vizio di costituzione, incidente sull'ammissibilità del reclamo, è rilevabile d'ufficio, senza che la precedente partecipazione personale in primo grado possa sanarlo. La mancata attivazione dei rimedi interni ha altresì rilievo alla luce della pregiudiziale sportiva, che rende di regola necessario l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva prima dell'accesso al giudice amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, Codice di giustizia sportiva CONI
Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport
La legittimazione della Procura generale dello sport a proporre impugnazione con effetti demolitori presuppone la soccombenza processuale della stessa Procura o della Procura federale; in mancanza, il ricorso è proponibile nell'interesse dell'ordinamento sportivo con funzione nomofilattica, senza effetti cassatori.
art. 2, comma 6, Codice di giustizia sportiva CONI
ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva
I principi generali del processo civile, incluso il principio per cui l'impugnazione è proponibile dal soggetto soccombente, integrano la disciplina della giustizia sportiva quando compatibili.
art. 51, comma 6, Codice di giustizia sportiva CONI
È richiamato in rapporto allo Statuto CONI per individuare i casi in cui la Procura generale dello sport può proporre impugnazione.
art. 363 Cod. proc. civ.
Il ricorso nell'interesse dell'ordinamento, privo di soccombenza formale, ha funzione nomofilattica e non comporta l'annullamento della decisione impugnata.
art. 59, commi 1 e 5, Codice di giustizia sportiva CONI
Una memoria che aderisca alle argomentazioni della Procura, se tardiva e non proposta nelle forme rituali, non costituisce impugnazione.
art. 1227, comma 2, Codice civile
Il risarcimento è escluso per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
art. 30, comma 3, Codice del processo amministrativo
Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti
La mancata attivazione degli strumenti di tutela disponibili può interrompere o assorbire il nesso causale rispetto al danno lamentato e impedire il risarcimento.
art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988
soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari
È richiamato quale espressione tipizzata del principio secondo cui la responsabilità per errori nell'esercizio dell'attività giudiziaria presuppone l'esperimento dei rimedi ordinari.
art. 30, comma 2, Regolamento di giustizia della federazione sportiva
Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore
La difesa tecnica è necessaria nei giudizi endofederali; la sua mancanza incide sulla rituale costituzione e sull'ammissibilità del reclamo.
art. 27, comma 2, Codice di giustizia sportiva CONI
Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore
Conferma la necessità della difesa tecnica nei procedimenti di giustizia sportiva, salvo diversa previsione statutaria.
art. 30, comma 3, lett. f), Codice di giustizia sportiva CONI
la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura
La sottoscrizione del difensore e l'indicazione della procura sono requisiti del ricorso, coerenti con la necessità della difesa tecnica.
art. 2, commi 1, lett. b), e 2, d.l. n. 220 del 2003, conv. l. n. 280 del 2003
è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: […] i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive
Le controversie disciplinari sportive rientrano nell'autonomia dell'ordinamento sportivo e gli affiliati e tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva secondo le regole interne.
art. 3 d.l. n. 220 del 2003, conv. l. n. 280 del 2003
Esauriti i gradi della giustizia sportiva […] ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo
L'accesso al giudice amministrativo per le controversie non riservate alla giustizia sportiva è, di regola, subordinato al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.
Massime di principio
- Nel sistema della giustizia sportiva, l'impugnazione con effetti demolitori presuppone la soccombenza processuale del soggetto che la propone; la Procura generale dello sport, in assenza di propria soccombenza o di soccombenza della Procura federale, può ricorrere nell'interesse dell'ordinamento con funzione nomofilattica, ma non ottenere l'annullamento della decisione impugnata.
- Il ricorso nell'interesse dell'ordinamento sportivo, analogo a quello previsto dall'art. 363 c.p.c., non consente al giudice sportivo di adottare statuizioni cassatorie quando manca un'impugnazione rituale della parte soccombente.
- La mancata rituale impugnazione dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva impedisce, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e dell'art. 1227, comma 2, c.c., di ottenere il risarcimento dei danni che avrebbero potuto essere evitati mediante l'esperimento degli ordinari rimedi di tutela.
- La necessità della difesa tecnica prevista dalle regole della giustizia sportiva incide sulla rituale costituzione della parte e sull'ammissibilità del reclamo; il relativo vizio può essere rilevato d'ufficio e non è sanato dalla partecipazione personale eventualmente consentita nel primo grado.
- In materia di controversie sportive, il previo e rituale esaurimento dei gradi della giustizia sportiva costituisce, di regola, presupposto per l'accesso al giudice amministrativo, secondo il principio della pregiudiziale sportiva.
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