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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29683/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio relativo a copie di e-mail, un quaderno, un PC e due dispositivi cellulari, nel procedimento a carico del Caronna indagato per i reati richiamati negli artt. 353 e 319 c.p. Il ricorso sosteneva la mancanza del fumus del reato e la erronea ricostruzione delle intercettazioni: le conversazioni sarebbero state espressione di legittime preoccupazioni riguardo tempi di consegna e presenze di indagini su un concorrente (richiamando l'art. 80 codice appalti) e di un'azione rientrante nella procedura di soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 codice appalti), non di atti amministrativi contrari ai doveri d'ufficio. Si deducevano inoltre vizi di violazione degli artt. 253 e 125 c.p.p. e vizi di motivazione

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non era consentito: il ricorrente non aveva impugnato il contenuto del decreto di sequestro né le integrazioni disposte dal Tribunale, ma aveva contestato la lettura delle intercettazioni compiuta dall'ordinanza impugnata, cioè argomentazioni attinenti alla motivazione non sindacabili in Cassazione in quella forma. Seguì condanna alle spese processuali e condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186/2000 circa la mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità)

Norme richiamate

  • artt. 353 e 319 cod. pen.

    Sono le fattispecie penali contestate all'indagato; il giudice di merito ha ritenuto sussistessero elementi tali da disporre il sequestro probatorio, mentre il ricorrente ha tentato di dimostrare che le condotte erano riconducibili a comportamenti leciti. La Corte di cassazione non ha invece valutato il merito delle intercettazioni essendo il motivo inammissibile

  • art. 253 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel motivo come violata dal sequestro; la Corte ha ritenuto che la censura non colpiva il decreto originario ma la motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque la presunta violazione non è stata valutata nel merito per inammissibilità

  • art. 125 c.p.p.

    Ancora norma processuale invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito perché attaccava argomentazioni di merito (la lettura delle intercettazioni) e non i vizi formali o sostanziali del provvedimento impugnato

  • art. 80 codice appalti

    Richiamata dalla difesa per sostenere che i rilievi del Caronna fossero finalizzati a verificare i requisiti di partecipazione dei concorrenti e non a escludere illegittimamente soggetti dalla gara; la Corte non è entrata nel merito di tale interpretazione per inammissibilità del ricorso

  • art. 83, comma 9, codice appalti

    Invocato dalla difesa per qualificare la condotta telefonica come rientrante nel 'soccorso istruttorio' e quindi non costituente atto contrario ai doveri d'ufficio; anche questa questione non è stata valutata nel merito dalla Corte di cassazione

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la sanzione può essere irrogata anche se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso un impianto di doglianza che si limiti a proporre una diversa lettura delle prove o della motivazione del giudice di merito senza colpire specifici vizi di diritto del provvedimento impugnato: occorre censurare il provvedimento originario e indicare errori di diritto o profili di legittimità effettivi
  • Nel giudizio sul sequestro probatorio, le censure devono riguardare il decreto di sequestro o le integrazioni formali: le deduzioni che sostengono l'assenza di 'fumus' basandosi sulla riconsiderazione delle intercettazioni sono più appropriate nel merito e non in Cassazione se proposte come mera rivalutazione probatoria
  • Quando si invocano norme amministrative (es. codice appalti) per giustificare comportamenti, è utile in sede di impugnazione segnalare errori giuridici chiari e specifici (violazione di norma, deficit di istruttoria, nullità formali) piuttosto che limitarsi a una diversa ricostruzione fattuale
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni (es. ammende): valutare con attenzione gli argomenti proponibili in Cassazione e, se necessario, concentrare la contestazione sui vizi di diritto pienamente impugnabili
  • Per difese basate su interpretazioni delle intercettazioni o ricostruzioni probatorie, il rimedio appropriato è il giudizio di merito o i rimedi che consentono la rivalutazione probatoria; in Cassazione va evidenziato l'errore di diritto o di motivazione formale rilevabile come vizio giuridico

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