Sentenza del 03/08/2016 n. 16178 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2006, sostenendo che i fabbricati fossero rurali e strumentali all'attività agricola, in quanto destinati alla manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci. Ha dedotto che l'esenzione dovesse essere riconosciuta anche se gli immobili risultavano catastalmente classificati in categoria D/8 anziché A/6 o D/10, richiamando la procedura introdotta dal D.L. n. 70 del 2011, che consentiva il riconoscimento retroattivo della ruralità mediante domanda di variazione catastale e autocertificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso relativamente ai primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR dell'Emilia, che aveva escluso l'esenzione sulla base della sola classificazione catastale D/8, e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la domanda di variazione catastale presentata dalla società il 30 settembre 2011, corredata dall'autocertificazione dei requisiti di ruralità, fosse idonea a produrre effetti retroattivi fino al 30 settembre 2006, anno oggetto dell'accertamento, decidendo anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a
L'immobile rurale, classificato catastalmente nelle categorie A/6 o D/10 in presenza dei requisiti di ruralità, non è soggetto all'ICI.
La ruralità rilevante ai fini dell'esenzione ICI deve normalmente risultare dalla classificazione catastale appropriata; tuttavia, la normativa successiva ha consentito, a determinate condizioni, il riconoscimento retroattivo della ruralità.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Requisiti di ruralità degli immobili.
La disposizione individua i requisiti sostanziali che permettono di qualificare un fabbricato come rurale e strumentale all'attività agricola.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Il fabbricato iscritto in catasto come rurale, con categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.
Secondo le Sezioni Unite, l'attribuzione catastale della categoria rurale costituisce il presupposto formale necessario per l'esenzione, salvo l'applicazione della disciplina speciale retroattiva.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106 del 2011
Procedura speciale per il riconoscimento della ruralità mediante domanda di variazione catastale e autocertificazione.
La procedura consente di ottenere il riconoscimento catastale della ruralità anche per il passato, purché siano rispettati i termini e siano comprovati i requisiti di ruralità continuativi.
D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14 del 2012
Restano salvi gli effetti delle domande di variazione catastale presentate entro il 30 giugno 2012.
La disposizione ha prorogato e salvaguardato gli effetti delle domande di variazione catastale presentate per il riconoscimento della ruralità.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono effetti dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda.
Il riconoscimento della ruralità può retroagire fino a cinque anni prima della domanda, se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali e procedurali.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente impugnare l'atto di classamento.
In via generale, un fabbricato accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10 resta soggetto a ICI, salvo che il contribuente ottenga il riconoscimento o la variazione catastale della ruralità.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali strumentali, la classificazione catastale in categoria A/6 o D/10 costituisce normalmente un elemento decisivo e non è sufficiente invocare soltanto l'utilizzo concreto dell'immobile nell'attività agricola.
- Quando la legge prevede una procedura speciale di variazione catastale, il contribuente deve rispettare i termini, presentare la domanda e fornire l'autocertificazione o la documentazione richiesta; in caso contrario, l'immobile può restare imponibile anche se sostanzialmente rurale.
- Le domande di variazione catastale presentate secondo la disciplina del D.L. n. 70 del 2011 possono produrre effetti retroattivi fino a cinque anni, rendendo potenzialmente esenti anche annualità anteriori alla domanda.
- In presenza di una domanda tempestiva, il giudice tributario deve verificare concretamente se i requisiti di ruralità sussistessero in modo continuativo per il periodo retroattivo, senza fermarsi alla classificazione catastale originaria.
- La pronuncia non riconosce automaticamente l'esenzione per il 2006: la società ha ottenuto la cassazione con rinvio e dovrà dimostrare, davanti al giudice di rinvio, l'efficacia della domanda e l'effettiva sussistenza dei requisiti di ruralità.
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