Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Propone due motivi: 1) nullità assoluta del decreto di citazione, ex art. 179 c.p.p., per incertezza della data di udienza indicata (la data dattiloscritta era stata corretta a mano, con ambiguità tra l'anno 2021 e 2022); 2) mancata conformazione dell'ordinanza impugnata al mandato del giudice dell'annullamento (con riserva di ulteriore memoria). Inoltre il ricorrente sostiene che ogni esigenza cautelare è ormai esaurita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il ricalco a mano sulla data del decreto di citazione abbia reso definitivamente incerta la data dell'udienza (non risultando chiaro se l'errore riguardasse giorno, mese o anno) e che tale incertezza costituisca causa di nullità assoluta della citazione. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l'inesatta indicazione della data di udienza equivale ad omessa citazione, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso come base della eccepita nullità assoluta del decreto di citazione
La Corte ha applicato il principio che l'inesatta o incerta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione può costituire nullità assoluta, equiparata a omissione della citazione, quando l'errore renda incerta la data effettiva di comparizione
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020
richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta per chiedere l'inammissibilità del ricorso
Norma richiamata dal pubblico ministero per una questione di ammissibilità del ricorso; la Corte non ha accolto tale prospettazione e ha esaminato il merito, decidendo per l'annullamento
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 8277 del 3/12/2009 (Sasso); Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017 (Militello); Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011 (Boccuni); Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011 (Leonard Uche)
La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione può comportare nullità (equiparata ad omessa citazione), mentre errori nel giorno o mese non causano nullità se la data resta pienamente riconoscibile e non ingenera equivoco
Massime di principio
- Un decreto di citazione con data incerta o ambiguamente corretta a mano può integrare una nullità assoluta e rendere nullo l'atto processuale successivo; la incertezza sull'anno, sul mese o sul giorno è determinante
- Se l'errore nella indicazione della data è tale da non lasciare dubbi sulla data effettiva (es. evidente refuso sul giorno ma data complessivamente riconoscibile), l'errore può essere considerato ininfluente e non dare luogo a nullità
- La nullità per incertezza della data può portare all'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, con restituzione degli atti all'organo competente per il proseguimento del procedimento
- La parte resistente (es. pubblico ministero o giudice) può invocare questioni di ammissibilità ma il giudice di legittimità valuta anche il merito quando ricorrono profili di nullità formale che incidono sul diritto di difesa
- Per evitare rischi di nullità è essenziale la precisione formale degli atti di citazione (correttezza della data scritta, assenza di correzioni ambigue); in caso di correzioni manuali è opportuno motivare o rifare l'atto
- Nel valutare le esigenze cautelari residue (se rilevante), il tempo trascorso e le determinazioni del G.I.P. in fasi successive possono essere considerati, ma la nullità formale della citazione può prevalere e imporre l'annullamento dell'atto cautelare
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