Sentenza n. 272/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza prot. uscita n. -OMISSIS- del 22.10.2025, comunicato in pari data, emesso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Milano aveva respinto l'istanza di attivazione delle misure di accoglienza presentata il 29 luglio 2025. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che, a seguito del proprio inserimento in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS), previsto per il 5 dicembre 2025, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR, previa conversione della trattazione della domanda cautelare in decisione con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e previo avviso alle parti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'inserimento del ricorrente in un CAS ha eliminato l'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego di attivazione dell'accoglienza. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e l'assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta attribuzione della prestazione o misura amministrativa richiesta elimina l'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La domanda cautelare può essere definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio quando il giudice abbia previamente avvisato le parti della possibile decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →