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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01562/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un terreno agricolo confinante con quello del ricorrente, ceduto da una proprietaria a favore dell'acquirente. Il soggetto che si assume titolare della prelazione agraria ha chiesto in giudizio l'esercizio del riscatto agrario ex art. 8, comma 4, L. 590/1965. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per la prelazione/riscatto, in particolare la qualifica di coltivatore diretto e la forza lavorativa minima richiesta dall'art. 31 L. 590/1965. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato il carattere non contestato dei requisiti soggettivi; 2) violazione degli artt. 345, comma 2, 112 e 277 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la contestazione dei requisiti fosse stata proposta per la prima volta in appello e dovesse quindi essere dichiarata nuova e inammissibile; 3) violazione dell'art. 8 L. 590/1965, degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte escluso i requisiti soggettivi nonostante gli elementi istruttori e presuntivi acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il principio di non contestazione non opera automaticamente quando il fatto dedotto riguarda la sfera soggettiva della parte che lo invoca, perché chi lo invoca deve allegare e dimostrare che la controparte conosceva o poteva conoscere quel fatto con l'ordinaria diligenza; nel caso della prelazione agraria, i requisiti soggettivi del retraente sono normalmente circostanze interne alla sua sfera di controllo e non ragionevolmente conoscibili dall'altra parte senza prova contraria. Ha quindi giudicato corretta la decisione d'appello nel non attribuire rilievo al difetto di specifica contestazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza integrare un vero vizio di sussunzione né i requisiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. 590/1965

    costituisce il fondamento normativo del riscatto/prelazione agraria azionato in giudizio

  • art. 31 L. 590/1965

    detta i parametri quantitativi della forza lavorativa minima necessaria per la conduzione del fondo e quindi per i requisiti soggettivi dell'avente diritto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contestazione dei fatti e loro rilevanza processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere che i fatti non contestati non necessitano di prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova dei requisiti soggettivi del riscatto agrario

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di validità della motivazione e del giusto processo

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere la novità e quindi l'inammissibilità di una contestazione proposta per la prima volta in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa omissione di rilievo della novità della contestazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro formale per dedurre violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere la deducibilità, nella specie, di un vizio motivazionale nei termini prospettati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di prelazione o riscatto agrario, il principio di non contestazione non opera in modo automatico: esso presuppone che il fatto controverso fosse conosciuto o almeno conoscibile dalla parte onerata della contestazione con l'ordinaria diligenza.
  • Quando il fatto dedotto come non contestato riguarda la sfera soggettiva del retraente, chi invoca il carattere vincolante della non contestazione deve allegare e dimostrare che la controparte ne fosse a conoscenza o potesse conoscerlo; in difetto, non sorge alcun onere di specifica contestazione.
  • I requisiti soggettivi per la prelazione/riscatto agrario, essendo normalmente riferiti a circostanze interne alla posizione del retraente, non possono essere trattati come fatti pacifici solo perché non espressamente contestati, salvo prova della loro conoscibilità da parte dell'avversario.
  • In sede di legittimità, non è ammissibile mascherare sotto la denuncia di violazione di legge una censura che mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di falsa applicazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea sussunzione di un fatto incontestato nella norma astratta; se, invece, si contesta la lettura delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del fatto storico, la doglianza è, al più, di motivazione e soggiace ai limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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