Sentenza del 18/03/2015 n. 5354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento fiscale relativo al 2003, con il quale l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IVA, IRPEG e IRAP, contestando ricavi non contabilizzati, l'iscrizione non documentata di 295.000 euro tra le rimanenze, costi ritenuti indeducibili e l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata. In Cassazione la contribuente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimo utilizzo degli studi di settore in assenza di gravi incongruenze, la mancata instaurazione del contraddittorio, l'errata rielaborazione dei dati contabili, l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento e la violazione dei principi di buona fede e affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché privi di quesiti di diritto o momenti di sintesi conformi all'art. 366-bis c.p.c., formulati in modo astratto, nuovi rispetto ai precedenti gradi di giudizio o privi dei requisiti di autosufficienza, inclusa la mancata trascrizione delle parti rilevanti dell'avviso di accertamento. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati nel merito: l'Ufficio non aveva applicato automaticamente gli studi di settore, ma li aveva utilizzati come supporto presuntivo nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo fondato su irregolarità contabili. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento e della sentenza d'appello. Nessuna condanna alle spese, per l'assenza di attività difensiva dell'Erario.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies
"Gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ... dagli studi di settore"
La norma consente di utilizzare gli studi di settore nell'accertamento quando emergano gravi incongruenze. La Corte ha però precisato che gli studi possono essere impiegati anche come supporto presuntivo nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo fondato su una contabilità inattendibile.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10
"Gli accertamenti basati sugli studi di settore ... sono effettuati ... qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare ... determinabile sulla base degli studi stessi"
La disposizione disciplina gli accertamenti fondati direttamente sugli studi di settore. Secondo la Corte, non trovava applicazione nella fattispecie perché l'Ufficio aveva svolto un controllo analitico-induttivo e utilizzato lo studio solo come strumento di valutazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma disciplina le modalità di accertamento delle imposte sui redditi. Nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può integrare le risultanze contabili mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quando la contabilità presenti inesattezze o lacune.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La norma consente la rettifica dell'IVA sulla base delle risultanze della verifica e degli elementi presuntivi utilizzabili secondo legge.
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 10
L'art. 7 impone la motivazione dell'atto impositivo, mentre l'art. 10 tutela buona fede, correttezza e affidamento del contribuente. La Corte ha ritenuto rispettati tali principi, poiché l'avviso consentiva di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente.
Art. 366-bis c.p.c.
"A pena di inammissibilità" il motivo deve concludersi con un quesito di diritto oppure, per il vizio motivazionale, con la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o omissione.
Nel regime processuale applicabile, la mancata formulazione tecnica e specifica del quesito o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del motivo di ricorso.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e, quando necessario, trascrivere o riassumere con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura. La mancata riproduzione delle parti rilevanti dell'avviso di accertamento rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Gli studi di settore non devono necessariamente costituire l'unico fondamento dell'accertamento: possono essere utilizzati come elemento presuntivo o strumento di valutazione all'interno di un accertamento analitico-induttivo basato su irregolarità contabili.
- Quando l'Amministrazione rileva componenti reddituali non documentate o costi indeducibili, può ricostruire il reddito utilizzando presunzioni e dati statistici, purché l'operazione sia collegata a concrete anomalie della contabilità e il contribuente non fornisca prova contraria adeguata.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare rigorosamente i requisiti formali: i motivi devono indicare la regola applicata, quella asseritamente corretta, il fatto decisivo e, per gli atti richiamati, il loro contenuto e la loro collocazione processuale.
- Le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio, salvo quelle rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di individuare gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne efficacemente fondamento e ammontare.
- Nel processo tributario il contribuente deve documentare tempestivamente rimanenze, costi e altri elementi contabili contestati; la mancata produzione documentale o la mancata contestazione può rendere stabile il rilievo dell'Amministrazione.
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