Sentenza del 21/10/2020 n. 5631 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sentenza - Omessa pronuncia in primo grado - Giudice di appello deve decidere nel merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omessa pronuncia e/o mancanza di motivazione del giudice di primo grado in violazione dell'art. 112 c.p.c.; il ricorso è diretto a censurare tale nullità e a chiedere che il giudice d'appello provveda nel merito.
La decisione
La Corte ha affermato che, per l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello e per il principio che le nullità delle sentenze impugnabili si convertono in motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado, investito delle relative censure, non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito della domanda oggetto della sentenza di primo grado. Ne consegue che la remessione della causa al primo giudice non è ammessa. Nel giudizio tributario l'ipotesi di art. 112 c.p.c. è estranea ai casi tassativi di remessione previsti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia o la mancanza di motivazione del primo giudice costituisce nullità che si converte in motivo di impugnazione; il giudice d'appello, investito del motivo, deve decidere nel merito anziché limitarsi a dichiarare la nullità o a rimandare la causa.
art. 59 D.Lgs n. 546/1992
Nel rito tributario l'art. 59 elenca i casi tassativi in cui la CTR può rimettere la causa alla CTP; l'ipotesi di omessa pronuncia prevista dall'art. 112 c.p.c. non rientra in tali casi e pertanto non giustifica la remessione automatica.
Massime di principio
- Se il primo grado ha omesso la pronuncia o la motivazione in violazione dell'art. 112 c.p.c., il rimedio è proporre appello e chiedere al giudice d'appello di decidere nel merito; la Corte d'appello non può limitarsi a dichiarare la nullità.
- La nullità della sentenza di primo grado si trasforma in motivo di impugnazione: l'appello diventa lo strumento per ottenere la decisione sostitutiva sul merito.
- Nel processo tributario non vale l'automatismo della remessione ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992: quella norma contiene casi tassativi, e l'omessa pronuncia non è tra questi.
- Per la strategia processuale, il ricorrente che denunci omissioni del primo grado dovrebbe sollecitare espressamente la pronuncia nel merito in sede d'appello; il resistente deve prepararsi a un esame completo del merito in secondo grado.
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