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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 5631 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sentenza - Omessa pronuncia in primo grado - Giudice di appello deve decidere nel merito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Omessa pronuncia e/o mancanza di motivazione del giudice di primo grado in violazione dell'art. 112 c.p.c.; il ricorso è diretto a censurare tale nullità e a chiedere che il giudice d'appello provveda nel merito.

La decisione

La Corte ha affermato che, per l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello e per il principio che le nullità delle sentenze impugnabili si convertono in motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado, investito delle relative censure, non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito della domanda oggetto della sentenza di primo grado. Ne consegue che la remessione della causa al primo giudice non è ammessa. Nel giudizio tributario l'ipotesi di art. 112 c.p.c. è estranea ai casi tassativi di remessione previsti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia o la mancanza di motivazione del primo giudice costituisce nullità che si converte in motivo di impugnazione; il giudice d'appello, investito del motivo, deve decidere nel merito anziché limitarsi a dichiarare la nullità o a rimandare la causa.

  • art. 59 D.Lgs n. 546/1992

    Nel rito tributario l'art. 59 elenca i casi tassativi in cui la CTR può rimettere la causa alla CTP; l'ipotesi di omessa pronuncia prevista dall'art. 112 c.p.c. non rientra in tali casi e pertanto non giustifica la remessione automatica.

Massime di principio

  • Se il primo grado ha omesso la pronuncia o la motivazione in violazione dell'art. 112 c.p.c., il rimedio è proporre appello e chiedere al giudice d'appello di decidere nel merito; la Corte d'appello non può limitarsi a dichiarare la nullità.
  • La nullità della sentenza di primo grado si trasforma in motivo di impugnazione: l'appello diventa lo strumento per ottenere la decisione sostitutiva sul merito.
  • Nel processo tributario non vale l'automatismo della remessione ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992: quella norma contiene casi tassativi, e l'omessa pronuncia non è tra questi.
  • Per la strategia processuale, il ricorrente che denunci omissioni del primo grado dovrebbe sollecitare espressamente la pronuncia nel merito in sede d'appello; il resistente deve prepararsi a un esame completo del merito in secondo grado.

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