Sentenza n. 2179/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. 10122025 0645661 con cui il Comune di Milano ha comunicato l’esclusione del rti Alatha dalla procedura avente a oggetto l’affidamento in due lotti dei servizi di trasporto e accompagnamento a favore degli ospiti dei centri diurni disabili, dei centri di riabilitazione e dei centri socio educativi 200656901 cig b6a06ab838 ; del verbale allegato al provvedimento sopra riportato prot. 27112025 0620262i recante la verifica di anomalia dell’offerta; del verbale n 4 del 9 dicembre 2025 allegato al provvedimento di esclusione sopra riportato recante la verbalizzazione della seduta del 9 dicembre 2025; della determina dirigenziale n. 11969 del 22 dicembre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del rti consorzio gtp trasporti alternativi e nct nuovo consorzio trasporti e allegati e della relativa comunicazione del 23 dicembre 2025 e del provvedimento prot. 05122025 0638489i relativo alla valutazione di anomalia della offerta del rti aggiudicatario nonché per la condanna del Comune di Milano al risarcimento del danno in favore del rti alatha nella misura in seguito indicata e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto tra il Comune di Milano e il rti consorzio gtp trasporti alternativi e nct nuovo consorzio trasporti a cui il rti Alatha si rende disponibile a subentrare. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALATHA COOP. SOC. il 23\1\2026 : per l annullamento del provvedimento prot 101220250645661 con cui il Comune di Milano ha comunicato l’esclusione del rti Alatha dalla procedura avente a oggetto l’affidamento in due lotti dei servizi di trasporto e accompagnamento appalto 102025 lotto 1 di 2 servizio di trasporto ed accompagnamento a favore degli ospiti dei centri diurni disabili dei centri di riabilitazione e dei centri socio educativi id sintel 200656901 cig b6a06ab838, del verbale allegato al provvedimento sopra riportato prot. 271120250620262i recante la verifica di anomalia della offerta, del verbale n. 4 del 9 dicembre 2025, allegato al provvedimento di esclusione sopra riportato recante la verbalizzazione della seduta del 9 dicembre 2025, della determina dirigenziale n 11969 del 22 dicembre 2025 con cui e stata disposta l’aggiudicazione in favore del rti consorzio gtp trasporti alternativi e n.c.t. nuovo consorzio trasporti e allegati e della relativa comunicazione del 23 dicembre 2025 e del provvedimento prot. 05122025 0638489 relativo alla valutazione di anomalia dell’offerta del rti aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento del danno in favore del rti Alatha nella misura in seguito indicata; e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto tra il Comune di Milano e il rti consorzio gtp trasporti alternativi e n.c.t. nuovo consorzio trasporti a cui il rti Alatha si rende disponibile a subentrare; e per l’annullamento per vizi propri e ulteriori dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per ritenuta anomalia dell'offerta, aggiudicazione a un altro raggruppamento temporaneo e valutazione di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità, deducendo, in primo luogo, la violazione del contraddittorio nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, poiché il RUP, ritenute non esaustive le giustificazioni presentate, non aveva avviato un'ulteriore interlocuzione prima dell'esclusione. Ha inoltre contestato l'istruttoria e la valutazione dei costi relativi al parco mezzi, lamentando che il Comune avesse autonomamente individuato il prezzo dei veicoli, imposto un ammortamento quinquennale, ipotizzato l'acquisto anziché il leasing e calcolato i costi su 365 giorni anziché sui 235 giorni annui di utilizzo previsti dalla gara. Ha dedotto anche una disparità di trattamento a danno degli operatori privi di un parco mezzi già disponibile. Con i motivi aggiunti ha contestato l'offerta dell'aggiudicatario, deducendo: omessa indicazione e valorizzazione del referente; calcolo del personale su 40 ore settimanali; mancata considerazione delle ore non lavorate; applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis senza adeguata dimostrazione dell'equivalenza; esiguità dell'utile; indeterminatezza dell'impegno alla costituzione del raggruppamento per difformità nelle percentuali di partecipazione ed esecuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che il subprocedimento di verifica dell'anomalia abbia struttura monofasica e che non sussista un obbligo generalizzato di ulteriore confronto dopo la richiesta e l'acquisizione delle giustificazioni; il disciplinare attribuiva al RUP soltanto una facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti. Ha ribadito che la valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento o carenza istruttoria. Nel caso concreto era legittimo acquisire dati esterni e svolgere simulazioni economiche, poiché la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità di mezzi molto superiore a quella documentata e aveva prodotto impegni per acquistare nuovi veicoli. Non era possibile sostituire in giudizio l'acquisto con il leasing, trattandosi di modifica dell'offerta; inoltre il Comune aveva dimostrato che l'offerta sarebbe risultata in perdita anche considerando il prezzo indicato dalla ricorrente e un ammortamento più lungo. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, perché la disponibilità dei mezzi costituiva requisito essenziale per l'esecuzione del servizio. Quanto ai motivi aggiunti, sono stati respinti quelli relativi al referente, all'orario di lavoro, al computo delle ore non lavorate, all'utile minimo e alle percentuali del raggruppamento. Il motivo relativo al CCNL è stato accolto limitatamente alla mancata verifica dell'equivalenza: la presunzione prevista dall'Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023 non operava, poiché i due contratti erano sottoscritti da organizzazioni sindacali diverse e appartenevano a famiglie contrattuali differenti. La verifica non poteva fondarsi sulla maggiore attinenza del CCNL alla natura dell'offerente, ma doveva riguardare concretamente le tutele economiche e normative dei lavoratori. Il Comune è stato quindi obbligato a verificare l'equivalenza dei due CCNL, con la stessa commissione, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia consente alla stazione appaltante di valutare la sostenibilità complessiva dell'offerta, ma la relativa valutazione resta espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento o carenza istruttoria.
art. 11 d.lgs. 36/2023
La scelta di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante impone la verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori.
Allegato I.01, art. 3, d.lgs. 36/2023
Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative…
La presunzione di equivalenza opera quando i contratti collettivi sono sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La diversa identità delle parti sindacali e l'appartenenza a differenti famiglie contrattuali escludono tale presunzione; in tal caso l'equivalenza deve essere verificata concretamente con riguardo alle tutele dei lavoratori.
art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023
La verifica dell'equivalenza contrattuale deve essere effettuata dalla stessa commissione indicata dal giudice.
art. 36 d.lgs. 36/2023
La pubblicazione integrale dell'offerta dell'aggiudicatario ha consentito alla concorrente esclusa di proporre motivi aggiunti contro la relativa valutazione di anomalia.
art. 68 d.lgs. 36/2023
La censura relativa all'indeterminatezza dell'offerta del raggruppamento è stata respinta, poiché ai fini dell'ammissione rilevano le dichiarazioni rese alla stazione appaltante nella domanda di partecipazione.
Massime di principio
- Il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ha struttura monofasica: dopo un'unica richiesta di giustificazioni e la relativa valutazione non sussiste, in via generale, un obbligo della stazione appaltante di instaurare un'ulteriore fase di contraddittorio o di preavviso di esclusione, salva la facoltà prevista dalla lex specialis di chiedere ulteriori chiarimenti.
- La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione economica a quella della stazione appaltante; il sindacato è limitato alla manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e alla congruità dell'istruttoria.
- Nella verifica dell'anomalia la stazione appaltante può acquisire dati esterni e svolgere autonome simulazioni economiche, purché non sostituisca arbitrariamente le proprie scelte imprenditoriali a quelle dell'operatore e fondi il giudizio su elementi coerenti con l'offerta e con la documentazione prodotta dal concorrente.
- Il concorrente che abbia dichiarato o documentato l'impegno ad acquistare i mezzi necessari all'esecuzione non può sostituire in sede giudiziale tale soluzione con il leasing allo scopo di escludere i relativi costi, poiché ciò comporterebbe una modifica dell'offerta.
- Quando un concorrente applica un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, la presunzione di equivalenza non opera se i contratti sono sottoscritti da organizzazioni sindacali diverse e appartengono a differenti famiglie contrattuali; l'amministrazione deve allora verificare concretamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative dei lavoratori, senza limitarsi a considerare la maggiore attinenza del contratto alla natura dell'impresa.
- L'esiguità dell'utile dichiarato non determina di per sé l'anomalia dell'offerta, poiché anche un utile minimo può essere sufficiente a escludere l'inattendibilità economica, salvo che dagli elementi complessivi emerga l'insostenibilità dell'offerta.
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