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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28514/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di restituzione della collezione d'Errico, composta da opere artistiche e bibliografiche. Con il primo motivo denunciava vizi di motivazione, violazione di norme costituzionali e processuali, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., contestando l'interpretazione della domanda e l'affermazione di contraddittorietà della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse introdotto d'ufficio un tema non devoluto, relativo alla sede dell'ente e alla possibilità di riallocare il patrimonio a Palazzo San Gervasio. Il ricorso era diretto contro la lettura data dalla Corte d'appello dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, che aveva trasferito la biblioteca e pinacoteca a Matera e che, secondo il giudice di merito, impediva la restituzione del compendio a Palazzo San Gervasio in assenza di un intervento legislativo derogatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure non aggredivano una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sull'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 1082 del 1939 come norma che aveva disposto il trasferimento a Matera del compendio e che, perciò, escludeva la restituzione. Il secondo motivo è stato giudicato in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: la Corte ha osservato che la questione della sede dell'ente non era stata introdotta d'ufficio, ma derivava dall'interpretazione della disposizione legislativa discussa tra le parti; inoltre, la considerazione sulla mancanza di prova circa la permanenza degli immobili nel patrimonio dell'ente era svolta ad abundantiam, sicché la censura era priva di interesse. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato nel ricorso

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente o mancante

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di travisamento dei fatti e omesso esame

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione o introduzione d'ufficio di un tema non devoluto

  • art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1082

    "La Biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico con sede in Palazzo San Gervasio, eretta in ente morale con R. decreto 8 luglio 1914, n. 963, è trasferita a Matera. Il Ministero dell'educazione nazionale destinerà all'uopo i locali adatti in materia ed ha facoltà di aggregare la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città"

    interpretata come disposizione che trasferisce per legge a Matera il compendio bibliotecario e pinacotecario, escludendone la restituzione a Palazzo San Gervasio in assenza di una norma legislativa derogatoria

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a fondare il decisum, il ricorso per cassazione che non censuri tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • La censura di ultrapetizione o di introduzione officiosa di una questione è infondata se la decisione si fonda sull'interpretazione della norma che costituiva oggetto del contendere tra le parti.
  • Una considerazione svolta ad abundantiam dal giudice di merito non può essere utilmente censurata se la decisione resta comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non attinta dall'impugnazione.
  • Se una disposizione di legge attribuisce in modo espresso una certa collocazione a un bene o a un compendio, la restituzione in una diversa sede non può essere ordinata dal giudice in mancanza di un intervento normativo derogatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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