Cassazione Penale, Sentenza n. 27078/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che disponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca del 56% di un immobile (più un'autovettura intestata alla moglie). Il ricorrente contestava la mancata correlazione temporale tra l'acquisto dell'immobile (2007) e l'emersione della sua pericolosità sociale (che a suo avviso risalirebbe al massimo al 2012), sostenendo altresì la liceità dell'acquisto (bene acquistato all'asta), l'irrilevanza della presunta incongruenza patrimoniale e deducendo omissioni valutative circa elementi a favore quali una vincita di 7.600 euro e il modesto valore dei beni mobili posseduti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il gravame introduceva in realtà una censura sul piano motivazionale e fattuale, profilo non sindacabile in sede di legittimità salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Inoltre la Corte ha precisato che la confisca non riguardava l'intero immobile acquisito nel 2007, ma la quota (56%) corrispondente agli incrementi patrimoniali derivanti dalla completa ristrutturazione iniziata dal 2015, periodo compatibile con la pericolosità accertata; tale valutazione è stata ritenuta corretta e non impugnata in cassazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di merito: non è consentito un controllo sulle censure che si risolvono in critica della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 16 settembre 2011, n.159
Normativa di riferimento per le misure di prevenzione patrimoniali e personali (codice antimafia); la Corte richiama la disciplina vigente per confermare che il ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.
art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011
Precisa che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge, rafforzando il divieto di sindacare motivazioni di merito in sede di legittimità.
Giurisprudenza - Sez.2, n. 27933 del 15/03/2019 (Lampo)
Principio secondo cui, se un immobile lecitamente acquisito è ampliato o migliorato con impiego di risorse di origine illecita, la confisca deve colpire la quota corrispondente al valore dell'incremento patrimoniale di sospetta provenienza; la confisca dell'intero bene è lecita solo se le trasformazioni hanno valore e natura preminente tale da impedire una separazione pro quota.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e altre pronunce citate
Richiamate a fondamento del principio limitativo del sindacato in cassazione sui profili motivazionali nei procedimenti di prevenzione; confermano che solo la motivazione inesistente o meramente apparente è sindacabile.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; non possono essere rinnovate censure che siano, in sostanza, critiche della valutazione dei fatti e della motivazione dei giudici di merito, salvo il caso di motivazione assente o meramente apparente.
- La confisca patrimoniale può investire non l'intero bene lecitamente acquistato, ma la quota corrispondente all'incremento di valore ottenuto con risorse di sospetta origine illecita se tale incremento è separabile e quantificabile.
- La correlazione temporale richiesta ai fini della confisca riguarda il periodo in cui sono stati effettuati gli incrementi patrimoniali di sospetta origine; quindi l'epoca dell'acquisto originario non esclude la confisca pro quota se le migliorie/trasformazioni posteriori sono riconducibili al periodo di pericolosità.
- Se il ricorrente intende contestare la quantificazione della quota confiscata o il collegamento temporale degli incrementi, tali censure devono essere prospettate e valutate nei gradi di merito; in Cassazione è praticabile solo una censura di illegittimità di diritto, non una rivalutazione del fatto.
- La prova della liceità dell'acquisto (per esempio acquisto all'asta) è elemento utile ma non necessariamente decisivo se risultano successivi incrementi finanziati con risorse ingiustificate.
- Per difendersi efficacemente è importante documentare e contestare nei termini di merito l'epoca e la provenienza delle somme utilizzate per ristrutturazioni o migliorie, nonché proporre censure precise sulla quantificazione della quota confiscata.
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