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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15147/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva promossa da una persona fisica nei confronti di una società bancaria, dopo una precedente decisione del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto dell’esecutata a procedere per una somma limitata a interessi legali su un credito già accertato. La procedura fu riassunta per ottenere l’assegnazione delle somme nei limiti del credito rideterminato. La banca propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo in compensazione un proprio credito derivante da una successiva ordinanza della Corte di cassazione. Il giudice dell’esecuzione sospese e assegnò termine per la riassunzione. In sede di riassunzione, l’originaria esecutata chiese di rigettare l’opposizione della banca e di dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di compensazione; inoltre domandò di accertare un proprio credito verso la banca in misura comunque superiore a euro 5.100. Il Tribunale declinò la competenza per valore, ritenendo competente il Giudice di pace: secondo il Tribunale, il valore dell’opposizione esecutiva andava determinato sul credito per cui si procedeva, mentre l’eccezione di compensazione non ampliava il valore della causa e la domanda dell’attrice era solo difensiva. La ricorrente propose regolamento di competenza con due motivi: con il primo denunciò la tardività del rilievo officioso dell’incompetenza per valore, sostenendo che il Tribunale avesse deciso oltre il limite temporale dell’art. 38 c.p.c.; con il secondo dedusse la violazione degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., sostenendo che la domanda da lei proposta costituiva domanda riconvenzionale di accertamento di un controcredito superiore alla soglia di competenza del Giudice di pace e che, quindi, la competenza spettasse al Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice potesse rilevare la questione di competenza anche dopo la prima udienza, specie dopo l’integrazione del contraddittorio necessaria nel caso concreto, e che non esistesse una consumazione del potere di decidere la competenza già alla prima udienza. Ha invece accolto il secondo motivo, qualificando la domanda della parte attrice in riassunzione come domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio controcredito verso la banca; poiché tale credito era allegato come superiore a euro 5.100, la causa, valutata complessivamente e per cumulo delle domande ai sensi dell’art. 10 c.p.c., rientrava nella competenza del Tribunale e non del Giudice di pace. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e disposto la riassunzione del processo davanti ad esso, in persona di diverso magistrato. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione, alla luce di un recente precedente di legittimità sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplinava l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società creditrice per paralizzare la pretesa esecutiva.

  • art. 38 c.p.c.

    la Corte ha escluso che la decisione sulla competenza per valore debba essere resa necessariamente alla prima udienza, purché il rilievo intervenga tempestivamente nel corso del giudizio, anche dopo attività preliminari necessarie come l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come termine oltre il quale sarebbe stata tardiva la decisione sulla competenza; la Corte ha disatteso questa lettura.

  • art. 17 c.p.c.

    nel processo esecutivo la competenza per valore si determina sul credito per cui si procede, ma tale criterio va coordinato con le regole sul cumulo delle domande.

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato per individuare la competenza del Giudice di pace, ma ritenuto non decisivo alla luce della domanda riconvenzionale formulata.

  • art. 9 c.p.c.

    richiamato dalla parte per sostenere la competenza del Tribunale in relazione al valore complessivo della domanda.

  • art. 10 c.p.c.

    la competenza per valore va determinata tenendo conto del cumulo delle domande proposte contro il medesimo soggetto; la domanda di accertamento del controcredito ha quindi inciso sul valore della causa.

  • art. 35 c.p.c.

    l’eccezione di compensazione, di per sé, non modifica il valore della causa ai fini della competenza.

  • art. 164 c.p.c.

    anche se una domanda ulteriore fosse nulla o formulata in modo pretestuoso, il giudice adito conserva il potere di conoscerla e di consentirne la sanatoria.

  • art. 96 c.p.c.

    menzionato solo come possibile profilo sanzionatorio nel caso di domanda pretestuosa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’eccezione di compensazione proposta dal convenuto non amplia di regola il valore della causa, poiché mira soltanto a paralizzare la pretesa esecutiva e non introduce, da sola, un autonomo petitum di valore superiore.
  • Se la parte opposta all’opposizione formula, anche in modo non perfettamente chiaro, una domanda di accertamento di un proprio controcredito verso l’avversario, tale domanda va qualificata come riconvenzionale e concorre alla determinazione della competenza per valore ai sensi dell’art. 10 c.p.c.
  • Nel processo esecutivo, il criterio di valore ex art. 17 c.p.c. deve essere coordinato con la disciplina generale del cumulo delle domande: la competenza si determina sulla base del complessivo oggetto del giudizio, quando siano dedotte domande contrapposte tra le stesse parti.
  • La questione di incompetenza per valore può essere rilevata e decisa dal giudice anche dopo la prima udienza, se il rilievo avviene nel corso del giudizio e dopo gli adempimenti preliminari necessari, senza che esista una consumazione automatica del potere decisorio alla prima udienza.
  • Anche una domanda ulteriore potenzialmente pretestuosa o non perfettamente formulata non priva il giudice adito del potere di esaminarla; al più può incidere sulla sua validità o sulla responsabilità processuale, ma non sulla competenza già radicata dalla sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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