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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22555/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi con sentenza definitiva del Tribunale di Lamezia Terme. Il ricorrente deduceva violazione di legge per avere il difensore legittimamente impedito comunicato tempestivamente tramite PEC e perciò chiedeva annullamento dell'ordinanza per mancato rinvio dell'udienza.

La decisione

Rigetto del ricorso. Il Supremo Collegio ha ritenuto che la comunicazione via PEC fosse inviata a un indirizzo non compreso tra quelli istituzionali individuati dal provvedimento del 9 novembre 2020 e che il ricorrente non avesse fornito la prova dell'effettiva ricezione (mancava l'annotazione di cancelleria e l'originale informatico del messaggio). Inoltre il ritardo nella segnalazione dell'impedimento e la carenza nella prospettazione dei requisiti indicati dalle Sezioni Unite hanno reso inammissibile la richiesta di differimento. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    «l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza»

    La norma riconosce il legittimo impedimento del difensore come causa di rinvio, ma la sua efficacia dipende dalla tempestiva e corretta comunicazione all'ufficio giudiziario e dalla prova della ricezione secondo la disciplina vigente.

  • art. 24, d.l. 28/10/2020, n. 137 (disciplina emergenziale PEC)

    Stabilisce la possibilità di utilizzo della PEC per depositi e comunicazioni in regime emergenziale e individua la necessità di indirizzi istituzionali; richiede annotazione di cancelleria per attestare la ricezione, e limita l'efficacia degli invii a quelli diretti agli indirizzi ufficiali.

  • Provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020

    Individua gli indirizzi PEC ufficiali degli uffici giudiziari: le comunicazioni inviate a indirizzi non compresi nel provvedimento non hanno di per sé efficacia sostitutiva del deposito e non garantiscono la presunzione di conoscenza da parte del giudice.

  • art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    Introduzione di disposizioni transitorie che prorogano e regolano l'uso della PEC fino all'operatività del nuovo processo penale telematico; tuttavia non esonera dall'obbligo di usare gli indirizzi e le procedure indicate dalle norme emergenziali e dai provvedimenti ministeriali.

  • art. 121, cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito degli atti: l'invio telematico a indirizzi non autorizzati non sostituisce il deposito previsto dalla norma senza la prova dell'avvenuta ricezione e dell'inserimento negli atti di cancelleria.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per pronunciare la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

  • Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (orientamenti sulle modalità di prospettazione dell'impedimento)

    Le Sezioni Unite richiedono che l'impedimento professionale sia prospettato con tempestività e con specifici elementi: a) immediata prospettazione dell'impedimento; b) indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso procedimento; c) assenza di altro codifensore; d) impossibilità di nominare un sostituto. Il mancato rispetto di tali requisiti rende la richiesta di rinvio inammissibile.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021 - Belisario)

    «la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 ... in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario»

    Sotto la disciplina emergenziale la prova dell'avvenuto recapito della PEC è subordinata all'annotazione di cancelleria oppure all'esibizione dell'originale informatico; la semplice copia cartacea non è sufficiente.

Massime di principio

  • Inviare comunicazioni via PEC solo agli indirizzi istituzionali indicati dal provvedimento del Ministero: messaggi a indirizzi diversi possono non avere efficacia processuale.
  • Se si invia una richiesta urgente tramite PEC occorre ottenere e conservare la prova dell'effettivo recapito: annotazione di cancelleria o l'originale informatico con attestazione del gestore PEC.
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere prospettata tempestivamente e accompagnata dalla descrizione puntuale delle ragioni, dall'indicazione dell'assenza di altro codifensore e dall'impossibilità di nominare un sostituto, conformemente ai criteri delle Sezioni Unite.
  • Quando possibile, nominare un sostituto o depositare memorie scritte (es. ex art. 121 c.p.p.) per assicurare la difesa in udienza; nei procedimenti di esecuzione il contributo tecnico può essere fornito anche in forma scritta.
  • La mancata osservanza delle regole formali relative alla comunicazione telematica e alla prova del recapito e la tardività nella segnalazione dell'impedimento espongono al rigetto della richiesta e alla condanna alle spese.

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