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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia Sud ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria fondata su tre cartelle di pagamento, ritenute non validamente notificate. Il ricorrente ha denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la contribuente avesse contestato la regolarità delle notifiche e che fossero state prodotte documentazioni idonee; dall'altro, vizi di motivazione e violazione delle norme sulla fede privilegiata della relata di notifica e sulla riscossione coattiva, sostenendo che la relata facesse fede fino a querela di falso e che la degenza ospedaliera del soggetto indicato come consegnatario non fosse sufficiente, da sola, a escludere la validità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La CTR dovrà riesaminare la validità delle notifiche applicando i principi secondo cui la relata fa fede privilegiata per i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale o dall'agente postale; la qualità dichiarata dal consegnatario si presume vera fino a prova contraria; e la notifica può essere provata anche mediante relata, estratto di ruolo o matrice, senza necessità di depositare necessariamente la copia integrale della cartella. La Corte non ha quindi dichiarato definitivamente valida l'iscrizione ipotecaria, ma ha disposto un nuovo esame.

Norme richiamate

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati.

    La Corte distingue tra l'errata applicazione del principio di non contestazione e la valutazione autonoma delle prove documentali. Anche se una circostanza non fosse contestata, il giudice deve comunque valutare correttamente la documentazione e individuare le fonti del proprio convincimento.

  • Art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    La relata di notifica fa fede privilegiata per l'attività direttamente svolta dal pubblico ufficiale o dall'agente postale, per i fatti percepiti direttamente e per le dichiarazioni ricevute. Le informazioni non direttamente percepite hanno invece valore presuntivo e possono essere superate con prova contraria.

  • Legge n. 890/1982, art. 1

    L'agente postale delegato alla notificazione svolge un'attività che, ai fini della validità della notifica, gode della stessa fede privilegiata dell'attività dell'ufficiale giudiziario.

  • Art. 139 c.p.c.

    Quando l'atto è consegnato a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, la relativa qualità può presumersi dalle dichiarazioni rese al notificatore, salvo prova contraria del destinatario sull'inesistenza del rapporto o sull'occasionalità della presenza.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    I principi della notificazione ex art. 139 c.p.c. sono applicabili, per analogia, alla notificazione delle cartelle di pagamento, inclusa la presunzione relativa sulla qualità del consegnatario.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Il concessionario non è necessariamente tenuto a produrre in giudizio la copia integrale della cartella per dimostrarne la notificazione. È sufficiente, secondo le modalità utilizzate, la produzione della relata con i riferimenti alla cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 25, 49, 50 e 77

    Le disposizioni disciplinano la cartella di pagamento, le procedure esecutive e cautelari e l'iscrizione di ipoteca; la loro applicazione presuppone, tra l'altro, che gli atti prodromici siano stati validamente notificati o che la relativa prova sia adeguatamente fornita.

  • Art. 495 c.p.

    La responsabilità penale per dichiarazioni false rese a un pubblico ufficiale costituisce uno degli elementi valorizzati dalla giurisprudenza per ritenere attendibile, in via presuntiva, la dichiarazione del consegnatario sulla propria qualità.

Massime di principio

  • In una controversia sulla validità della notifica di una cartella, la relata non può essere ignorata: le circostanze direttamente constatate dal notificatore fanno fede fino a querela di falso.
  • La dichiarazione del destinatario occasionale o del consegnatario sulla propria qualità, ad esempio familiare, dipendente o addetto all'azienda, è normalmente assistita da una presunzione di veridicità, ma il contribuente può superarla fornendo prova concreta dell'inesistenza del rapporto o dell'occasionalità della presenza.
  • La sola prova che il soggetto indicato nella relata fosse assente o ricoverato in ospedale non rende automaticamente nulla la notifica: occorre verificare chi abbia effettivamente ricevuto l'atto e quale rapporto avesse con il destinatario o con l'azienda.
  • Il concessionario può provare la notificazione anche senza depositare la copia integrale della cartella, mediante relata, estratto di ruolo o matrice, purché tali documenti siano riferibili con chiarezza alle cartelle poste a fondamento dell'atto impugnato.
  • Il giudice deve accertare specificamente la corrispondenza tra la documentazione prodotta e gli atti presupposti dall'iscrizione ipotecaria; documenti relativi ad altre cartelle non sono sufficienti.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: significa che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte.

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