Cassazione Penale, Sentenza n. 14558/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) erronea applicazione della legge penale, motivazione manifestamente illogica e omissione di motivazione rispetto alle contraddizioni tra dichiarazioni dei testi (persone offese) e omissione di analisi puntuale delle divergenze; 2) violazione del principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio e dell'art. 533 c.p.p.; 3) omessa valutazione di elementi probatori e violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché la Corte di appello avrebbe fondato il convincimento solo sulle dichiarazioni dell'imputata in fase di indagine, omettendo quelle rese in dibattimento; 4) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e insufficiente riduzione della pena ai sensi dell'art. 56, comma 2 c.p. (tentativo) nonostante le circostanze attenuanti e il valore modesto della refurtiva; 5) violazione del principio di legalità e del tempus commissi delicti per aver considerato un precedente penale sopravvenuto dopo il fatto nella valutazione della diminuzione di pena e, in generale, aver applicato retroattivamente norme penali; 6) errata applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e diniego illegittimo della sospensione condizionale della pena nonostante il cumulo delle pene rientrasse nei limiti previsti e le condizioni personali favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi reiterativi e/o aspecifici e comunque affrontati e adeguatamente motivati nella sentenza impugnata; ha ritenuto infondate le censure sulle presunte omissioni valutative, evidenziando che la Corte di appello ha esaminato e motivato la valutazione delle testimonianze, ricostruendo coerentemente la presenza dell'imputata nell'appartamento e respingendo le ragioni addotte dalla difesa. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti edittali, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale (anche alla luce di precedenti commessi nelle immediate vicinanze temporali). Ha altresì ritenuto legittimo il rigetto della sospensione condizionale della pena in presenza di due precedenti con pena sospesa, considerati ostativi. Per effetto della inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi che possono essere dedotti in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di tale previsione.
Riferimento al principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata.
Norma sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omessa valutazione delle dichiarazioni rilevanti e che il giudizio di merito abbia valutato complessivamente le prove.
Disposizione sulla diminuzione della pena per il tentativo; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle attenuanti e la misura della pena da parte del giudice di merito, che esercita ampia discrezionalità.
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di legalità penale; la ricorrente lamentava applicazione retroattiva di elementi peggiorativi, ma la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei precedenti anche se sopravvenuti per fini di valutazione del trattamento sanzionatorio.
Principio di legalità/irretroattività della legge penale; contestato dalla ricorrente in relazione ai precedenti sopravvenuti, ma la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione rispetto alla valutazione del giudice di merito.
Norma sui benefici penali e cumulo delle pene ai fini della sospensione condizionale; la difesa sosteneva che il cumulo rientrasse nei limiti, ma la Corte ha ritenuto ostativa la presenza di precedenti con pena sospesa.
Regola la sospensione condizionale della pena e gli ostacoli alla concessione; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di due precedenti a pena sospesa.
Norma procedurale che consente la trattazione del ricorso senza udienza; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione.
Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicazione automatica delle statuizioni sulle spese e sulle ammende a carico del ricorrente.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nell'applicare i criteri e valutare complessivamente gli elementi per la pena.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione rischia l'inammissibilità se i motivi sono reiterativi rispetto all'appello o risultano generici e aspecifici; la Corte verifica la novità e la specificità delle censure.
- La valutazione della prova e la determinazione della pena sono in larga misura di competenza del giudice di merito: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua e coerente.
- Contraddizioni apparenti tra testimonianze vanno affrontate analiticamente dal giudice di merito; se quest'ultimo le ricompatta con motivazione plausibile, la Cassazione riterrà la decisione fondata.
- La determinazione delle attenuanti e della misura della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; le doglianze sulla pena, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità, difficilmente vengono accolte in cassazione.
- Sebbene il principio di legalità vieti applicazioni retroattive di norme peggiorative, il giudice di merito può, secondo la giurisprudenza, tener conto di condotte o pronunce successive (anche successive alla data del fatto) ai fini della valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, salvo profili di palese violazione del tempus commissi delicti.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata per la presenza di precedenti ostativi (anche se sanzionati con pena sospesa); è importante verificare il contenuto del casellario al momento della decisione e i limiti previsti dalla norma per il cumulo.
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