Sentenza n. 4379/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza - sezione Lavoro n. 806/24 nel procedimento contrassegnato con R.g. lavoro n. 1735/2023, pubblicata in data 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, n. 806/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, n. 806/2024, pubblicata il 31 ottobre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire dell’erogazione annuale di € 500 prevista per la carta docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 2.000 tramite carta elettronica. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto che fosse ordinato al Ministero di rilasciare la carta e pagare le somme dovute, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto in parte il ricorso per ottemperanza: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha provato l’integrale pagamento né il corretto adempimento degli obblighi riconosciuti anche per il futuro, gli ha ordinato, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, di rilasciare la carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha respinto la domanda di penalità di mora: le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, insieme all’esiguità del debito, rendevano la misura eccessivamente afflittiva. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa della ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, una volta dimostrati i relativi presupposti.
art. 14 d.l. 669/1996
E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.
L’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Invero, posto che la disposizione in questione esclude l’applicazione delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, la sua applicazione sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra queste possono rilevare le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, se rendono la penalità eccessivamente afflittiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, per il periodo di spettanza (quattro anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00.
La disposizione fonda il diritto all’erogazione annuale di € 500 tramite la carta docente per il periodo di spettanza riconosciuto dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- È ammissibile l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, nel rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, in mancanza della prova dell’integrale adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; possono assumere rilievo le difficoltà di adempimento dovute a vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, se la misura appare eccessivamente afflittiva.
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