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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6124 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo la violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. Contestavano, in particolare, la ripartizione dell'onere della prova sulle componenti negative del reddito d'impresa, la valutazione delle fatture pagate in contanti e la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. Hanno inoltre denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'assenza di un obbligo di rendicontazione per le associazioni sportive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'onere di provare l'inerenza, l'effettività e la deducibilità dei costi grava sul contribuente. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di una nuova valutazione delle prove, osservando che i pagamenti in contanti a soggetti ritenuti evasori totali e la coincidenza tra il legale rappresentante della società e il presidente dell'associazione sportiva costituivano elementi idonei a mettere in dubbio i costi dedotti. La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile anche per la presenza di una doppia conforme pronuncia di merito e per la mancata specifica indicazione dei documenti e della loro collocazione processuale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 5.600 euro di spese di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La deducibilità delle componenti negative del reddito richiede la prova, da parte del contribuente, della loro effettività, inerenza e corretta imputazione. La mera esistenza di fatture o registrazioni contabili non è sufficiente.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere la deducibilità di un costo deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto, inclusa l'effettività dell'operazione e il sostenimento della spesa.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto ragionevole valorizzare, nel loro insieme, il pagamento in contanti a soggetti evasori totali e la coincidenza tra il rappresentante della società e il presidente dell'associazione destinataria della sponsorizzazione.

  • Art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in conformità a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre elementi per modificarlo.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di una doppia conforme decisione di merito sulle medesime questioni di fatto, è limitata la possibilità di denunciare in cassazione il vizio di motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oppure a ipotesi estreme di motivazione inesistente, apparente, contraddittoria o incomprensibile. Non consente una nuova valutazione delle prove.

  • Artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente i documenti posti a fondamento del ricorso e precisare quando e dove siano stati prodotti nel giudizio. La mancata localizzazione processuale della documentazione rende la censura inammissibile.

  • Art. 372 c.p.c.

    In cassazione non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza o del procedimento.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la fattura non dimostra da sola l'effettività e la deducibilità del costo: il contribuente deve fornire una prova documentale e finanziaria coerente dell'operazione.
  • I pagamenti in contanti, soprattutto verso soggetti privi di adeguata operatività o ritenuti evasori totali, possono indebolire significativamente la prova del costo e concorrere a fondare una contestazione presuntiva.
  • Quando il beneficiario della spesa è collegato al contribuente, ad esempio per coincidenza degli amministratori o dei rappresentanti, è necessario dimostrare con particolare completezza la reale esecuzione e l'utilità della prestazione.
  • La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del merito: non rivaluta documenti e testimonianze, ma verifica soltanto la corretta applicazione della legge e l'esistenza di vizi motivazionali estremi.
  • In presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito, la contestazione della motivazione è fortemente limitata e non può consistere nella semplice critica alla valutazione delle prove.
  • Chi invoca documenti in cassazione deve indicare con precisione il loro contenuto e la loro collocazione nei fascicoli di merito; documenti nuovi o non correttamente localizzati sono normalmente inutilizzabili.
  • La prova relativa alla deducibilità dei costi deve riferirsi esattamente all'anno d'imposta contestato: documenti concernenti annualità diverse possono essere irrilevanti.

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