Cassazione Penale, Sentenza n. 22056/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la viziosa qualificazione giuridica del fatto: la Corte di appello aveva qualificato il capo n.4 come furto in abitazione aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (artt. 624-bis e 625 c.p.), mentre il ricorrente sosteneva che si trattasse di truffa, atteso che la persona offesa aveva effettivamente posto i gioielli a disposizione in esecuzione di un raggiro telefonico (falso nipote) e quindi lo spossessamento era avvenuto con un consenso viziato. Si deduceva inoltre un travisamento delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale, che aveva valorizzato una presunta apprensione unilaterale dell'imputato sottolineando la successione temporale tra presa degli oggetti e consegna della scatola dalla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia travisato le risultanze probatorie valorizzando impropriamente la successione temporale degli atti e omettendo la ricostruzione unitaria della vicenda. Ha annullato la sentenza limitatamente al capo n.4 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, con istruzioni di tenere conto della testimonianza della persona offesa e di riqualificare il fatto (e quantificare la pena) in conformità ai principi di diritto esposti. Le altre parti della sentenza non sono state annullate.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma che punisce il furto in abitazione; applicata insieme all'art. 625 quando lo spossessamento avviene senza il consenso della vittima e con l'uso di un mezzo fraudolento
art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.
Prevede l'aggravante relativa al furto commesso in abitazione o con particolari modalità; richiamata per inquadrare il reato come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti della motivazione dell'impugnazione: il ricorso è motivato nei limiti strettamente necessari secondo tale disposizione
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n.150/2022
Norma processuale relativa al trattamento del ricorso con intervento delle parti; il richiamo chiarisce che il ricorso è stato trattato con intervento ai sensi della disciplina aggiornata
Massime di principio
- La distinzione tra truffa e furto aggravato da mezzo fraudolento si fonda sul criterio del consenso: se lo spossessamento avviene con il consenso (pur viziato da raggiro) la fattispecie è truffa; se avviene senza consenso, anche se il consenso è stato artificialmente carpito, può configurarsi il furto aggravato.
- Nella valutazione della sussistenza del consenso è decisivo esaminare l'intera dinamica fattuale e la testimonianza della persona offesa, non singoli momenti presi isolatamente: un consenso continuo, anche se indotto da raggiro, porta verso la qualificazione in truffa.
- Il giudice di legittimità può annullare per travisamento delle prove quando la motivazione del giudice di merito non rispecchia 'fotograficamente' le risultanze probatorie acquisite; non è però ammessa la rivalutazione nel merito degli elementi probatori.
- In casi analoghi il ricorso difensivo dovrebbe focalizzarsi sulla ricostruzione unitaria degli atti e sulla dimostrazione che la vittima ha consegnato o reso disponibili i beni per effetto del raggiro, documentando tempi, parole e atti concreti (es. pesatura, istruzioni del falso corriere).
- Se la qualificazione viene annullata solo parzialmente, il giudice di merito dovrà procedere alla riqualificazione e alla riconsiderazione della pena; la parte civile potrà comunque ribadire la richiesta di risarcimento in sede di merito rinviata.
- Per l'accusa, quando vi sia dubbio sulla presenza o meno di un consenso effettivo, è importante provare l'assenza di qualsiasi atto dispositivi consapevole della vittima o la rapida soppressione del consenso prima dell'apprensione del bene.
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