Sentenza del 30/10/2015 n. 216 - Comm. Trib. Prov. Asti
Fermo Amministrativo - Termini per notifiche a mezzo servizio postale - Termini di sospensione in caso di istanza di accertamento con adesione - Remissione in termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tempestività della notifica e della proposizione del ricorso, sostenendo che, per le notifiche effettuate a mezzo posta, il termine dovesse decorrere dalla ricezione dell’atto e che l’istanza di accertamento con adesione comportasse la sospensione del termine per impugnare per novanta giorni. È stata inoltre invocata la remissione in termini, deducendo che l’eventuale tardività fosse dipesa da un fatto non imputabile al contribuente.
La decisione
La disciplina distingue tra perfezionamento della notificazione e decorrenza dei termini: la notificazione a mezzo posta si considera effettuata, per il notificante, alla data di spedizione, mentre i termini che decorrono dalla notificazione iniziano per il destinatario dalla ricezione dell’atto. L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per proporre ricorso per novanta giorni dalla sua presentazione. La remissione in termini non è automatica e richiede la prova di un impedimento oggettivo, estraneo alla volontà della parte e non imputabile alla stessa. Sulla base dei principi riportati, la richiesta può essere accolta soltanto se il contribuente dimostra concretamente la tempestività calcolata secondo tali regole oppure l’esistenza di un impedimento idoneo a giustificare la rimessione.
Norme richiamate
Art. 60 d.P.R. 600/1973
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto
La data di spedizione rileva per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante, mentre, per il destinatario, i termini decorrenti dalla notificazione iniziano dalla ricezione dell’atto.
Art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997
per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine per la proposizione del ricorso.
Art. 294 c.p.c.
La rimessione in termini richiede la prova che il mancato rispetto del termine sia stato determinato da un impedimento non imputabile alla parte.
Corte Costituzionale, sentenza n. 89/1972
La remissione in termini presuppone che la decadenza sia dipesa da un fatto non imputabile alla parte.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 7003/2011
L’impedimento deve derivare da un fattore estraneo alla volontà della parte, del quale deve essere fornita specifica prova.
Massime di principio
- Per le notifiche postali occorre distinguere il momento in cui la notifica si perfeziona per il mittente dalla data da cui decorre il termine per il destinatario: quest’ultima, di regola, coincide con la ricezione dell’atto.
- L’istanza di accertamento con adesione proroga il termine per impugnare mediante una sospensione di novanta giorni, che deve essere calcolata con precisione insieme al termine ordinario.
- La remissione in termini costituisce un rimedio eccezionale: non basta allegare un errore di calcolo, una disattenzione o una difficoltà organizzativa, ma occorre dimostrare un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile.
- In controversie sulla tempestività è fondamentale conservare e produrre le prove della spedizione, della ricezione, della presentazione dell’istanza di adesione e dell’eventuale impedimento dedotto.
- L’esito concreto dipende dal calcolo cronologico completo dei termini e dalla prova documentale; in assenza di una prova rigorosa dell’impedimento, prevale normalmente l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione.
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