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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2860/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Catanzaro, della sentenza di condanna per il reato di usura in danno di Marasci Salvatore. I motivi principali erano: (a) violazione di legge e difetto di motivazione riguardo all'affermazione della responsabilità penale, con critica alla valutazione della prova e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché omessa valutazione della documentazione difensiva; (b) violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il difensore ha inoltre prodotto memoria con motivi aggiunti sulla insussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla concedibilità delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua, adeguata e coerente rispetto agli elementi fattuali; ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se è stata data adeguata motivazione sulla loro attendibilità e se sono presenti riscontri (nel caso, convergenze con la deposizione della figlia della parte offesa e accertamenti bancari). Sul punto delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) la Corte ha ritenuto congruamente motivato il diniego in relazione alla gravità della condotta e all'entità della pena. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate dalla Corte d'Appello), e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma (nel dispositivo indicata in euro tremila).

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha valutato il loro rifiuto come adeguatamente motivato richiamando la gravità della condotta e l'entità della pena. Si richiama inoltre che, ai fini del riconoscimento, il giudice deve riferirsi ai parametri dell'art. 133 c.p., senza doverli esaminare tutti se specifica quale parametro ha adottato.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; la Corte richiama che è sufficiente che il giudice specifichi il parametro di riferimento usato per valutare le attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la sentenza dispone che la liquidazione sarà fatta dalla Corte d'Appello con separato decreto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e in assenza di manifeste contraddizioni, fondare da sole la condanna: il giudice deve illustrare gli elementi che giustificano la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito: i motivi che sostanzialmente chiedono la riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a riproporre le stesse censura già disattese in sede di merito.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis il giudice deve richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario l'esame di tutti i parametri, basta specificare quale criterio si è adottato.
  • La mancata confutazione puntuale di ogni singola deduzione difensiva non rende automaticamente carente la motivazione se la motivazione complessiva consente di comprendere l'iter logico-giuridico che ha portato alla decisione.
  • La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta effetti economici (spese processuali, pagamento alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; quindi i ricorsi manifestamente volti a una rivalutazione del merito possono avere conseguenze pecuniarie significative.

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