Cassazione Penale, Sentenza n. 23782/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il caso riguarda un detenuto già ammesso alla detenzione domiciliare che aveva chiesto di essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione per svolgere attività lavorativa. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo l'autorizzazione concedibile solo in ipotesi eccezionali, in presenza di indigenza o impossibilità di provvedere altrimenti alle esigenze di vita, di assenza di preordinazione alla violazione delle prescrizioni, di compatibilità con il rischio di recidiva e di possibilità di controllo continuo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69, comma 7, ord. pen., sostenendo che il decreto fosse meramente apparente: il giudice si era limitato a elencare i presupposti astratti del provvedimento, senza spiegare perché essi non ricorressero nel caso concreto, nonostante l'istanza contenesse una specifica allegazione delle precarie condizioni economiche familiari e della compatibilità del lavoro proposto con le esigenze di controllo. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa con allontanamento dal domicilio è astrattamente concedibile anche in detenzione domiciliare, per effetto del rinvio all'art. 284 c.p.p. operato dall'art. 47-ter ord. pen., ma che il provvedimento di diniego deve essere puntualmente e approfonditamente motivato, indicando le ragioni concrete ostative. Poiché il decreto impugnato si limitava a un'affermazione generica di incompatibilità con la misura, senza esplicitare le circostanze specifiche del caso, la motivazione è stata qualificata come meramente apparente e dunque viziata da violazione di legge. Ne è seguito l'annullamento del decreto con rinvio al magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 69, comma 7, ord. pen.
Il magistrato di sorveglianza deve provvedere con decreto motivato; in materia di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio la motivazione deve essere concreta e specifica.
art. 47-ter ord. pen.
Il regime della detenzione domiciliare consente, tramite rinvio all'art. 284 c.p.p., l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per svolgere attività lavorativa, alle condizioni di legge.
art. 284 c.p.p.
L'autorizzazione all'allontanamento per attività lavorativa è subordinata alla verifica delle condizioni previste dalla norma, tra cui l'impossibilità di provvedere altrimenti alle indispensabili esigenze di vita o una situazione di assoluta indigenza.
art. 111, penultimo capoverso, Cost.
Rende esperibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La mancanza o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge.
art. 678 c.p.p.
Nel sistema dei procedimenti di sorveglianza, come riformulato, consente il ricorso per cassazione senza limitazioni ai motivi proponibili come nel testo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono in modo permanente sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare è esperibile ricorso per cassazione per violazione di legge, e la giurisprudenza richiama anche la possibilità di dedurre il vizio di motivazione nei procedimenti di sorveglianza secondo l'assetto normativo vigente.
- L'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per attività lavorativa è astrattamente compatibile con la detenzione domiciliare, ma può essere concessa solo previa verifica delle condizioni legali e con motivazione specifica sulle ragioni concrete del caso.
- Il giudice di sorveglianza non può limitarsi a formule generiche di incompatibilità tra misura e autorizzazione: deve spiegare quali elementi concreti rendano nel caso specifico non concedibile l'uscita temporanea, ad esempio per durata richiesta, natura del lavoro, luogo di lavoro o rischio di violazione delle prescrizioni.
- La motivazione meramente apparente, pur formalmente esistente, è equiparata alla mancanza di motivazione e integra violazione di legge quando è apodittica, generica o dissociata dalle risultanze del procedimento.
- Quando il provvedimento incide su un diritto del detenuto già astrattamente riconosciuto dalla legge, il diniego richiede una valutazione individualizzata e non può fondarsi su affermazioni di principio prive di concreta dimostrazione.
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