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Sentenza

Sentenza n. 1254/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 1144/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6033/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva ordinato l’accredito di euro 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1144/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo nominale complessivo di euro 3.000,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con riferimento agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto alla pronuncia oggetto di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha adempiuto al giudicato prima della decisione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base al criterio della soccombenza virtuale, considerando che il ricorso sarebbe stato fondato al momento della sua proposizione. La liquidazione è stata determinata in euro 800,00 oltre accessori, con riduzione correlata alla serialità della controversia e alle difficoltà operative rappresentate dall’Amministrazione nell’esecuzione degli accrediti sulla Carta elettronica del docente; è stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e la rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il TAR ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato quale base per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione dei compensi professionali.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    È utilizzata per la liquidazione dei compensi professionali relativi al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’adempimento integrale dell’Amministrazione al giudicato intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione se la domanda era fondata al momento della proposizione.
  • La liquidazione delle spese di un giudizio seriale può essere ridotta tenendo conto della marcata serialità della controversia e delle oggettive difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali, senza escludere la rifusione del contributo unificato nei limiti di legge.
  • In presenza di potenziali profili di danno erariale connessi al ritardo o alle modalità di esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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